Incentivo del 2%: Da pagare per i progetti predisposti in vigenza del D.lgs. n.163

Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) Raffaele Cantone con un comunicato del 6 settembre, depositato in segreteria il 13 settembre,  fo...

15/09/2017

Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) Raffaele Cantone con un comunicato del 6 settembre, depositato in segreteria il 13 settembre,  fornisce alcuni chiarimenti in ordine all’applicabilità delle disposizioni normative in materia di incentivi per le funzioni tecniche (cosiddetto 2%) precisando che per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione.

Tale indicazione riveste un’importanza particolare per il fatto stesso che con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti è cambiata la filosofia del 2% perché con l’art. 92, comma 5 del previgente Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 163/2006, sin quando era stato in vigore (il citato comma era stato abrogato dall’articolo 13, comma 1 del Decreto-legge 24 giugno 2014 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) l’incentivo era ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori mentre, oggi, con l’articolo 113 del nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 l’incentivo del 2% deve essere destinato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.

Il Presidente dell’Autorità Raffaele Cantone, nel comunicato in argomento, dà alcuni chiarimenti in ordine all’applicabilità temporale della disciplina dell’incentivo per le attività professionali svolte da personale interno precisando che mentre, in linea generale, nel settore degli appalti pubblici vige il principio (vedi art. 216, comma 1 d.lgs. 50/2016), secondo il quale l’applicabilità di una disposizione normativa è valutata sulla base dell’entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando di gara o dell’invio della lettera di invito, nel caso specifico delle attività oggetto di incentivazione, non può non rilevarsi come alcune di esse, quali la programmazione della spesa, la valutazione preventiva dei progetti, la  predisposizione della procedura di gara, espressamente enunciate dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016, intervengano in una fase precedente all’avvio della procedura di selezione dell’aggiudicatario.

Nel comunicato, dunque, è precisato che sulla base di tale presupposto, deve ritenersi che per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione e che le disposizioni di cui all’art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice.

Un’altra considerazione scaturente da tale affermazione porta, anche, ad affermare che nel caso di progettazioni eseguite in vigenza dell’articolo 92, comma 5 del previgente Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 163/2006, l’incentivo è dovuto anche se il bando è stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016.

A cura di Paolo Oreto

© Riproduzione riservata