Indagini e prove in situ: Competenza esclusiva dei Geologi

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in uno scarno comunicato della settimana scorsa ed in riferimento all’attuale quadro normativo, ritiene che il pr...

10/03/2014
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in uno scarno comunicato della settimana scorsa ed in riferimento all’attuale quadro normativo, ritiene che il prelievo in qualità dei campioni di terreno nonché l’esecuzione in qualità delle prove in sito non possano essere più soggette ad autorizzazione e precisa che le autorizzazioni per le indagini e prove in sito, rilasciate fino ad oggi secondo i criteri della Circolare n.7619/2010, non siano più da considerare cogenti.
Di fatto, quindi, dà ragione a quanto, da sempre asserito dal Consiglio nazionale dei geologi e cancella con un colpo di spugna la stesura di una nuova circolare recante i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione delle attività di laboratorio che il Servizio Tecnico Centrale aveva intenzione di predisporre.

Non si è fatta attendere una nota dell’ANISIG (Associazione nazionale imprese specializzate in indagini geotecniche) che precisa: “Rischio caos per le imprese specializzate in indagini geotecniche in sito. Pronta un'azione legale contro il ministero delle Infrastrutture per scongiurare l'ipotesi che il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici estrometta il settore dal sistema autorizzativo previsto per le società appartenenti alla filiera delle indagini e dei contratti sui terreni e sui materiali di costruzione”.

Di natura, ovviamente, diversa il commento di Gian Vito Graziano, Presidente del Consiglio nazionale dei geologi che ha precisato quanto segue.
"Alle circolari applicative viene normalmente attribuito il compito di fare chiarezza, e non confusione. Nel caso specifico la confusione si è generata nel tentativo sin troppo evidente di piegare la scienza e la tecnica ai desiderata di qualcuno.
Il difficile dialogo con il Consiglio Superiore LLPP aveva portato quest'ultimo a rivedere alcune posizioni, ma le distanze sono sempre rimaste tali circa la competenza esclusiva dei geologi in materia geognostica. Non esiste infatti normativa professionale, ad eccezione di quella che regolamenta la professione di geologo, che descriva l'attività geognostica e l’attribuisca alla competenza della nostra professione.
Ci è sembrato dunque inaccettabile e fuorviante che si fosse accettato, ma solo in apparenza, di escludere dal regime delle autorizzazioni le "indagini geognostiche", tentando poi di reinserirle surrettiziamente, introducendo i "sondaggi a carotaggio continuo", che altro non sono che il top delle indagini geognostiche, nel campo delle "indagini geotecniche in situ".
La geognostica ricomprende tutte quelle indagini, dirette e indirette che aiutano il geologo a ricostruire il modello geologico del sito di progetto, coerente con la storia geologica dell’area e con la reale situazione dei luoghi, anche riguardo alle pericolosità geologica, sismica, idrogeologico-idraulica, geomorfologica, ecc. E’ per questo che la programmazione della campagna geognostica (scavi, sondaggi, geofisica, ecc.), ma anche delle analisi di laboratorio da effettuare a supporto, non è questione di secondaria importanza e deve avvenire in funzione non solo del tipo di struttura e dell’imposta dell’opera progettata, ma anche della struttura geologica del luogo. Sarebbe ora che anche le NTC '08 fossero revisionate in questa direzione.
Infine una rassicurazione: la qualità dei risultati delle indagini e dunque la sicurezza delle costruzioni non saranno per nulla pregiudicate, come non lo sono state sinora, quando nella filiera della progettazione e dell'esecuzione di un'opera intervengono professionisti seri ed imprese serie. Non riescono le leggi a scoraggiare spesso i furbetti, figuriamoci una circolare.
"

In allegato il Comunitato del Consiglio superiore dei Lavori pubblici ed il commento dell’ANISIG (Associazione nazionale imprese specializzate in indagini geotecniche).

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