Indennità risarcitoria ambientale in zone vincolate: anche in caso di sanatoria prevista la potestà sanzionatoria
Condoni edilizi e richiesta di indennità risarcitoria ambientale: l'autorizzazione postuma è utile al perfezionamento della sanatoria, ma non esclude le cons...
Condoni edilizi e richiesta di indennità risarcitoria ambientale:
l'autorizzazione postuma è utile al perfezionamento della
sanatoria, ma non esclude le conseguenze a seguito della violazione
dell'obbligo di munirsi di tale assenso in via preventiva,
come sancito dall'art. 7 della legge. n. 1497/1939.
Così ha stabilito la sez. V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2216 del 19 aprile 2013, facendo riferimento anche alla premessa di carattere generale, espressa dall'Adunanza generale nel parere n. 4 dell'11 aprile 2002, per cui "l'autorizzazione ambientale in sanatoria non costituisce un equipollente perfetto dell'autorizzazione preventiva, giacché solo un effettivo controllo a priori degli interventi di trasformazione edilizia in aree vincolate è idoneo ad assicurare la tutela dei valori paesaggistici, cosicché, una volta nondimeno ammessa, essenzialmente per economia di mezzi, l'assentibilità postuma di tali interventi, con l'effetto di precludere la riduzione in pristino attraverso la demolizione dell'edificio, deve comunque essere fatto salvo il potere di infliggere la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 15 della legge n. 1497/1939, come precisato dal legislatore in sede di legge finanziaria per il 1997 art. 2, comma 46".
Una decisione che fa seguito al ricorso in appello presentato dal Comune di Pieve Ligure contro i proprietari di un immobile sito nel territorio del comune stesso, per la riforma della sentenza del TAR Liguria - Genova Sez. I, n. 488/1999, inerente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per opere abusive, pari a lire 140.100.000, a titolo di "indennità risarcitoria ambientale" ex art. 15 legge n. 1497/1939 ("Protezione delle bellezze naturali").
Il Comune aveva infatti inoltrato tale ingiunzione a seguito di alcuni lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti dai proprietari dell'immobile, ricadente in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e per il quale avevano il contributo di costruzione in misura doppia ai sensi dell'art. 13 l. n. 47/1985 ("Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie").
Proprio in virtù del nulla-osta paesistico rilasciato dall'amministrazione, il giudice in primo grado aveva ritenuto che la richiesta di indennità risarcitoria presentata fosse in questo caso inapplicabile, tenendo conto che "il parere favorevole espresso dall'autorità preposta al vincolo e l'accertamento in ordine all'inesistenza di pregiudizi di tipo ambientale in cui esso si sostanzia avevano reso inoperante la salvezza delle sanzioni ambientali disposto dell'art. 2, comma 46, l. n. 662/1996, invocato dall'amministrazione resistente".
Il Consiglio di Stato ha invece accolto l'appello proposto dal Comune, tenendo conto anche dell'orientamento giurisprudenziale, formatosi successivamente alla sentenza del TAR, favorevole all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 l. n. 1497/1939, a prescindere dell'esistenza di un effettivo danno ambientale. Un orientamento basato sul carattere sanzionatorio e non risarcitorio dell'istituto, per cui la salvezza delle sanzioni ambientali "opera anche se l'abuso edilizio sia stato ritenuto compatibile con l'assetto paesaggistico dall'autorità preposta alla tutela del vincolo, attraverso il rilascio del parere favorevole ai sensi dell'art. 32 l. n. 47/1985".
Prendendo quindi atto di questo indirizzo, e in considerazione delle esigenze di massima tutela dell'ambiente che conducono a ritenere intatta la potestà sanzionatoria in qualsiasi caso di abuso edilizio in zone vincolate, il Consiglio di Stato ha dunque nella fattispecie riaffermato l'indennità risarcitoria, in quanto "il danno ambientale costituisce unicamente un criterio di commisurazione della sanzione pecuniaria, peraltro alternativo a quello del profitto, dacché l'assenza del primo non può sortire l'effetto di precludere l'esercizio della potestà di reazione spettante all'amministrazione".
Di rilievo anche il parere su un aspetto della quantificazione dell'indennità, che secondo la legislazione statale deve essere effettuata con perizia estimativa (art. 167 D.Lgs. n. 42/2004), facendo riferimento, nella valutazione del profitto conseguito dall'autore dell'abuso, al DM 26 settembre 1997, recante i parametri per la quantificazione della sanzione, per cui tale profitto è pari in via ordinaria "al tre per cento del valore d'estimo dell'unità immobiliare".
Così ha stabilito la sez. V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2216 del 19 aprile 2013, facendo riferimento anche alla premessa di carattere generale, espressa dall'Adunanza generale nel parere n. 4 dell'11 aprile 2002, per cui "l'autorizzazione ambientale in sanatoria non costituisce un equipollente perfetto dell'autorizzazione preventiva, giacché solo un effettivo controllo a priori degli interventi di trasformazione edilizia in aree vincolate è idoneo ad assicurare la tutela dei valori paesaggistici, cosicché, una volta nondimeno ammessa, essenzialmente per economia di mezzi, l'assentibilità postuma di tali interventi, con l'effetto di precludere la riduzione in pristino attraverso la demolizione dell'edificio, deve comunque essere fatto salvo il potere di infliggere la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 15 della legge n. 1497/1939, come precisato dal legislatore in sede di legge finanziaria per il 1997 art. 2, comma 46".
Una decisione che fa seguito al ricorso in appello presentato dal Comune di Pieve Ligure contro i proprietari di un immobile sito nel territorio del comune stesso, per la riforma della sentenza del TAR Liguria - Genova Sez. I, n. 488/1999, inerente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per opere abusive, pari a lire 140.100.000, a titolo di "indennità risarcitoria ambientale" ex art. 15 legge n. 1497/1939 ("Protezione delle bellezze naturali").
Il Comune aveva infatti inoltrato tale ingiunzione a seguito di alcuni lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti dai proprietari dell'immobile, ricadente in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e per il quale avevano il contributo di costruzione in misura doppia ai sensi dell'art. 13 l. n. 47/1985 ("Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie").
Proprio in virtù del nulla-osta paesistico rilasciato dall'amministrazione, il giudice in primo grado aveva ritenuto che la richiesta di indennità risarcitoria presentata fosse in questo caso inapplicabile, tenendo conto che "il parere favorevole espresso dall'autorità preposta al vincolo e l'accertamento in ordine all'inesistenza di pregiudizi di tipo ambientale in cui esso si sostanzia avevano reso inoperante la salvezza delle sanzioni ambientali disposto dell'art. 2, comma 46, l. n. 662/1996, invocato dall'amministrazione resistente".
Il Consiglio di Stato ha invece accolto l'appello proposto dal Comune, tenendo conto anche dell'orientamento giurisprudenziale, formatosi successivamente alla sentenza del TAR, favorevole all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 l. n. 1497/1939, a prescindere dell'esistenza di un effettivo danno ambientale. Un orientamento basato sul carattere sanzionatorio e non risarcitorio dell'istituto, per cui la salvezza delle sanzioni ambientali "opera anche se l'abuso edilizio sia stato ritenuto compatibile con l'assetto paesaggistico dall'autorità preposta alla tutela del vincolo, attraverso il rilascio del parere favorevole ai sensi dell'art. 32 l. n. 47/1985".
Prendendo quindi atto di questo indirizzo, e in considerazione delle esigenze di massima tutela dell'ambiente che conducono a ritenere intatta la potestà sanzionatoria in qualsiasi caso di abuso edilizio in zone vincolate, il Consiglio di Stato ha dunque nella fattispecie riaffermato l'indennità risarcitoria, in quanto "il danno ambientale costituisce unicamente un criterio di commisurazione della sanzione pecuniaria, peraltro alternativo a quello del profitto, dacché l'assenza del primo non può sortire l'effetto di precludere l'esercizio della potestà di reazione spettante all'amministrazione".
Di rilievo anche il parere su un aspetto della quantificazione dell'indennità, che secondo la legislazione statale deve essere effettuata con perizia estimativa (art. 167 D.Lgs. n. 42/2004), facendo riferimento, nella valutazione del profitto conseguito dall'autore dell'abuso, al DM 26 settembre 1997, recante i parametri per la quantificazione della sanzione, per cui tale profitto è pari in via ordinaria "al tre per cento del valore d'estimo dell'unità immobiliare".
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