Indicazione oneri di sicurezza aziendali nell’offerta: no al soccorso istruttorio
Il soccorso istruttorio non può sanare l'omessa indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizione in mater...
Il soccorso istruttorio non può sanare l'omessa indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Lo ha chiarito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con la sentenza 7 febbraio 2018, n. 337 che ha accolto la domanda di annullamento di un provvedimento di aggiudicazione definitiva alla gara di appalto per non avere l'aggiudicataria indicato nella sua offerta economica il costo degli oneri di sicurezza interni come espressamente previsto dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti o Codice Appalti).
Art. 95, comma 10, D.Lgs. n.
50/2016
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei
servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti,
relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione
procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo
97, comma 5, lettera d).
I fatti
Oggetto della domanda di annullamento è la Determinazione di
aggiudicazione definitiva della gara di appalto avente ad oggetto i
lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico di un edificio scolastico. L’importo
complessivo dei lavori messi a gara è stato indicato in €.
416.242,77 di cui:
a) importo lavori soggetto a ribasso € 404.119,19;
b) oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 12.123,58.
Il provvedimento di aggiudicazione è stato adottato in favore di una ATI con un ribasso del 6.717% corrispondente ad un importo di € 376.974,51. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione deducendo la violazione dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché la controinteressata non ha indicato nella sua offerta economica il costo degli oneri di sicurezza interni. Ha, inoltre, chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro a suo favore o in alternativa il risarcimento del danno per equivalente ex art. 30 c.p.a. sia per il mancato utile che per danno curriculare.
La tesi del Comune
All'appello di sono costituiti sia il Comune resistente che la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto della possibile regolarizzazione con il soccorso istruttorio della mancata indicazione dei costi per la sicurezza, contenuta nell’offerta economica.
La decisione del TAR
La disposizione di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 prevede espressamente che nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Pur nella consapevolezza di orientamenti, allo stato, non uniformi nella giurisprudenza amministrativa, il TAR ha aderito alla ricostruzione che ritiene necessaria l’indicazione separata di tali oneri e che in relazione ad essi non operi il soccorso istruttorio. Si tratta infatti di una norma imperativa di legge, non derogabile dal bando, che si inserisce direttamente nell’atto unilaterale amministrativo anche in presenza di clausole contrastanti difformi. D’altro canto, trattandosi di requisiti dell’offerta economica, per essi non appare applicabile il soccorso istruttorio, espressamente escluso per tali requisiti dall’art. 85 comma 9 del c.c.p., né può farsi riferimento alla tutela dell’affidamento del contraente alla luce del carattere imperativo della norma e dei requisiti professionali richiesti ad un operatore economico qualificato partecipante a una gara pubblica.
No alla dichiarazione di efficacia del contratto
Non è stata accolta la dichiarazione di inefficacia del
contratto, non sussistendo le condizioni di cui all’art. 121 c.p.a.
essendo emerso in atti che il contratto era in fase inoltrata di
esecuzione e soprattutto tenendo conto della natura specifica dei
lavori, consistenti nella messa in sicurezza, adeguamento sismico,
impiantistico ed efficientamento energetico di un edificio
scolastico, in attuazione dell’art. 1 co. 160 della legge 13 luglio
2015 n. 107, in cui appare prevalente l’interesse pubblico ad
evitare ogni soluzione di continuità nell’esecuzione dell’appalto.
Va pertanto rimessa al Comune la formulazione di una proposta
risarcitoria ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. proc. amm. per il
danno da mancata aggiudicazione (e non da perdita di chance,
risultando la ricorrente seconda classificata) fissando i seguenti
criteri:
a) all'impresa danneggiata è dovuto l'interesse c.d. positivo,
ovvero il mancato profitto che essa avrebbe ricavato
dall’esecuzione dell’appalto, che però deve essere calcolato sulla
base della specifica offerta, eventualmente supportata da scheda
tecnica, presentata dalla ricorrente; tale somma deve essere
decurtata di tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori;
nel caso in cui l'ammontare delle spese non sia ricavabile
dall'offerta presentata in gara, l'amministrazione potrà acquisire
dalla appellante i necessari dati, informazioni e chiarimenti, con
conseguente sospensione del termine che sarà assegnato dal momento
della richiesta fino a quello in cui tali elementi saranno resi
disponibili;
b) la somma non dovrà invece essere decurtata dell’aliunde
perceptum eventualmente conseguibile dall'impresa nell'esecuzione
di altri lavori durante il tempo di svolgimento del contratto di
cui è causa, poiché sul punto la ricorrente ha allegato di non aver
avuto altre commesse e tale circostanza non è stata contestata
dall’amministrazione;
c) nulla è dovuto a titolo di danno c.d. curriculare, non avendo
l'impresa appellante offerto la prova puntuale del nocumento che
asserisce di aver subito, avendo solo indicato danni potenziali e
non specificatamente riconducibile alla mancata esecuzione
dell’appalto;
d) nulla è dovuto a titolo di spese di partecipazione alla
procedura, sia per la formulazione dell’offerta che per le spese
legali che, di norma, restano a carico delle imprese medesime, sia
in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2015, n. 1708).
e) la somma individuata alla lettera a) dovrà essere maggiorata di
rivalutazione monetaria secondo l'indice medio dei prezzi al
consumo elaborato dall'Istat, che attualizza il danno al momento
della sua liquidazione monetaria e gli interessi fino alla data del
soddisfo, nella misura del tasso legale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Sentenza TARIL NOTIZIOMETRO