Indici Sintetici Affidabilità fiscale (ISA) 2021: approvati 175 modelli
Dall'Agenzia delle Entrate il provvedimento che approva 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA 2021
Dall'Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2021.
Indici Sintetici Affidabilità fiscale (ISA) 2021: il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
Lo ha stabilito il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2021, prot. 27444 recante "Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021".
ISA 2021: 175 nuovi modelli
I 175 nuovi modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate:
- sono corredati dalle relative istruzioni;
- costituiscono parte integrante del modello REDDITI 2021;
- sono utilizzati per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA).
Cosa sono gli ISA
Gli ISA sono disciplinati dall’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017).
Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, gli ISA sono uno strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.
Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).
Effetti e benefici degli ISA
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Chi applica gli ISA
Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA (si veda la successiva TABELLA 1 – ELENCO DEGLI ISA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020) e che non presentano una causa di esclusione.
Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
L’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.
Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, determina sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d’impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo.
Al riguardo:
- se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività afferenti ISA differenti, il contribuente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di esse;
- se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA, il contribuente lo applica sia per l’attività d’impresa che per quella di lavoro autonomo (in un caso compilando il quadro “F” e nell’altro il quadro “H”).
Specifiche indicazioni, nei casi in cui è prevista una diversa modalità di determinazione della attività prevalente, sono fornite nelle istruzioni dei singoli ISA.
Chi non applica gli ISA
Sono esclusi dall’applicazione degli ISA:
a) i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
b) i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
c) i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA BG40U, BG50U, BG69U e BK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;
d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività (vedi box successivo “Per saperne di più”);
e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
f) i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;
h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);
i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);
l) le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);
m) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
n) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA BG72U;
o) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA BG77U;
p) i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
q) i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
r) i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
s) i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati in allegato alle presenti istruzioni.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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