Indici sintetici di affidabilità fiscale, RPT in Audizione alla Camera

"Gli indici sintetici di affidabilità fiscale rappresentano un'evoluzione degli studi di settore con i quali i professionisti tecnici si sono confrontati neg...

09/06/2017

"Gli indici sintetici di affidabilità fiscale rappresentano un'evoluzione degli studi di settore con i quali i professionisti tecnici si sono confrontati negli ultimi anni. Il passaggio da uno strumento all'altro deve avvenire all'insegna della semplificazione e della sinergia preventiva tra professionista e fisco. I professionisti tecnici svolgono un ruolo sussidiario, dunque sono aperti alla massima collaborazione con lo Stato anche in ambito fiscale".

Lo ha affermato la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge recante "Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni" presso la VI Commissione Permanente (Finanze) della Camera dei Deputati.

La RPT ha illustrato ai Commissari un documento contenente le proposte puntuali sulla proposta di legge che riguarda il passaggio dagli studi di settore agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diffuso presso gli Ordini Territoriali con la Circolare 7 giugno 2017, n. 76 recante "Informativa Audizione RPT nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 4440 recante "Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni" - Camera dei Deputati - VI Commissione Permanente (Finanze)".

Il giudizio della Rete sul disegno di legge è stato complessivamente positivo, sottolineando l'importanza di un confronto preventivo ed effettivo con gli Ordini e i Collegi professionali. In tal senso, e al fine di migliorare il testo della proposta, la delegazione della RPT ha avanzato una serie di proposte emendative, tra le quali:

  • ricomprendere da subito i contribuenti già esclusi dagli studi di settore tra quelli esclusi dall'applicazione dei nuovi Indici;
  • eliminare l'obbligo di annotazione dei componenti positivi, al fine di non appesantire gli adempimenti a carico del contribuente;
  • prevedere l'esonero dal visto di conformità anche per l'IRPEF e l'IRAP;
  • definire meccanismi di riduzione delle aliquote di imposta correlati all'aumento dell'indice di affidabilità.

Di seguito le osservazioni puntuali formulate per ogni singolo articolo della proposta di legge.

Articolo 1 (Approvazione e revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

Rispetto a quanto riportato dall’articolo 1 della proposta di legge è da sottolineare positivamente la previsione di una revisione degli indici al massimo ogni due anni, nonché la presenza di eventuali integrazioni degli indici per tenere conto di situazione di natura straordinaria. Sarebbe il caso di prevedere, laddove possibile, una definizione a livello individuale per le situazioni di natura straordinaria al fine di garantire al contribuente la possibilità di far aderire la propria personale situazione alle risultanze del modello di calcolo degli ISA.
Si evidenzia come lo spettro di analisi degli ISA sia accresciuto rispetto agli studi di settore, poiché i nuovi indici faranno riferimento a diverse basi imponibili e non solo ai ricavi, così come era previsto per gli studi di settore. L’intreccio tra gli indici di congruità e normalità economica rispetto alle diverse basi imponibili potrebbe portare ad una maggiore definizione delle singole posizioni dei contribuenti, ma allo stesso tempo comportare importanti scostamenti in caso di posizioni individuali connotate da eventi di natura straordinaria. Di conseguenza sarebbe opportuno individuare dei meccanismi di salvaguardia per i contribuenti o, come precedentemente indicato, importanti variabili per la personalizzazione degli indici.
La sostituzione degli studi di settore con gli ISA comporta la necessità, infine, di dover ridefinire l’ambito di esclusione dall’applicazione degli stessi ricomprendendo, sin da subito, i contribuenti già esclusi dagli studi di settore. Sebbene possa sembrare ovvio, non essendovi un testo normativo coordinato, si corre il rischio che soggetti esclusi dagli studi di settore (come ad esempio i professionisti che sono inquadrati con il regime forfettario o dei minimi) si possano trovare inclusi nell’applicazione degli ISA, con conseguenti richieste di chiarimenti ed interpretazioni all’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità o meno degli ISA.

Articolo 4 (Commissione di esperti)

Si propone di prevedere una maggiore e preventiva partecipazione delle organizzazioni economiche di categoria e degli Ordini e Collegi professionali nella “costruzione” degli indici di coerenza e di normalità economica. Il contributo offerto dalle categorie professionali può essere più efficace se l’intervento è effettuato durante la fase di progettazione degli indicatori e non con un parere manifestato a consuntivo dell’attività svolta.
Andrebbe inoltre chiarita la natura del parere (comma 2) che la Commissione esprime sull’idoneità di ciascun indice a rappresentare la realtà cui si riferisce; a nostro avviso, tale parere dovrebbe avere natura vincolante.

Articolo 5 (Incremento dell’ottemperanza agli obblighi fiscali)

L’articolo prevede la possibilità di migliorare il proprio indice sintetico di affidabilità indicando nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positive, non risultanti dalle scritture contabili. Ovviamente l’incremento comporta una maggiorazione di imposta sia sui redditi che ai fini IRAP ed IVA, ma l’articolo prevede che nel rispetto di alcune condizioni, non si applichino le sanzioni e gli interessi. La lettera b del comma 4 dell’articolo 5 prevede che gli ulteriori componenti positivi di reddito vengano annotati.
L’articolo 5 rimanda l’annotazione dei componenti positivi non precedentemente annotati nelle scritture contabili ad un provvedimento successivo del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si richiede di eliminare tale obbligo di annotazione al fine di non appesantire, senza giustificato motivo, gli adempimenti a carico del contribuente.

Articolo 6 (Regime premiale)

Si suggerisce di indicare espressamente che i livelli di affidabilità fiscale (i valori degli indicatori) siano influenzati positivamente, anche dall’indicazione nelle dichiarazioni fiscali di ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile. Si tratta, in concreto della possibilità di adeguamento prevista dal precedente articolo 5. Inoltre, sarebbe opportuno indicare esplicitamente che i valori di affidabilità relativi agli indicatori in esame tengano adeguatamente conto del principio di cassa che caratterizza la determinazione dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
In considerazione della circostanza che i valori degli indicatori di affidabilità assumeranno valenza anche ai fini delle imposte sui redditi, si propone di prevedere l’esonero dal visto di conformità anche per l’IRPEF e per l’IRAP. Invece l’attuale formulazione del disegno di legge circoscrive l’esonero, entro il massimale di crediti pari a 50.000 euro, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto.
L’attuale formulazione dell’art. 6, comma 2 del disegno di legge prevede che “i termini di accesso ai benefici possano essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolta dal contribuente”. Questa indicazione non è completamente in linea con la ratio dei nuovi indici che dovrebbero, tra l’altro, “rafforzare” la compliance con l’Agenzia delle entrate. Al contrario, per effetto di tale previsione, alcune categorie economiche potrebbero essere escluse dal regime premiale disincentivando comportamenti “virtuosi”, cioè tendenti a migliorare il proprio grado di affidabilità con la ragionevole aspettativa di ottenere in cambio benefici in termini di semplificazioni e di accertamenti.
Il regime premiale, indicato all’articolo 6, non è particolarmente attrattivo per la maggior parte dei contribuenti. Infatti gli esoneri dai visti di conformità piuttosto che l’esclusione dagli accertamenti basati su semplici presunzioni o gli altri riconoscimenti in cambio di una maggiore “fedeltà” fiscale risultano interessanti per i contribuenti medi e grandi o per coloro che non hanno una reale elevata “fedeltà” fiscale. Non interessano invece, se non in maniera marginale, il mondo delle professioni o delle piccole imprese. Per aumentare l’effetto attrattivo del regime premiale sarebbe opportuno individuare anche dei meccanismi di riduzione delle aliquote di imposta correlati all’aumento dell’indice di affidabilità.
Quello appena indicato è un passaggio fondamentale per il corretto funzionamento degli indicatori anche al fine di evitare ingiustificate sperequazioni tra le diverse categorie economiche. Diversamente la credibilità del nuovo “sistema” rischia di essere compressa sin dall’origine laddove alcune delle categorie professionali non otterranno alcun beneficio dai possibili comportamenti virtuosi.

Articolo 8 (Controlli)

Anche rispetto a quanto previsto dall’articolo 8, in merito ai controlli, alcune perplessità emergono sia rispetto alla genericità della norma che alla sua applicazione. Viene previsto, infatti, che gli indici verranno utilizzati per definire attività di controllo specifiche senza individuare però, sin da subito, la soglia minima di affidabilità e lasciando così ampia discrezionalità alla fase attuativa. Definire una soglia minima per l’esclusione dalle attività di controllo potrebbe essere un ulteriore “premio” per contribuire ad un generale innalzamento della “fedeltà” fiscale da parte dei contribuenti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati