Infiltrazioni mafiose negli appalti: Sulla gazzetta ufficiale le nuove regole per le white-list

Sulla Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante “Modifich...

02/02/2017

Sulla Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Il nuovo decreto nasce per la necessità di adeguare il D.P.C.M. 18 aprile 2013 sia alle disposizioni introdotte dall'art. 29 del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sia al nuovo Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 59.

Con l’articolo 1 del provvedimento:

  • l’articolo 2, comma 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 è sostituito dal seguente: “2. Nei casi di cui all'art. 1, comma 52, della legge, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è soggetta alle seguenti condizioni: a) l'assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia; b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.”;
  • dopo l'art. 3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 è inserito il seguente: «Art. 3-bis (Obblighi dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia). - 1. La consultazione dell'elenco, secondo le modalità stabilite dall'art. 7, è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica”;
  • l'art. 7, il comma 1del D.P.C.M. 18 aprile 2013 è sostituito dal seguente: "1. Ai  sensi dell'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia: a) per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione; b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle  per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco";
  • nell'art. 8, comma 3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 le  parole "di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,"  sono  sostituite  dalle seguenti: "di cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

In allegato il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 ed il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 coordinato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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