Ingegneri, Pubblicato il nuovo Codice Deontologico
"La misura del compenso professionale deve essere correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile...
"La misura del compenso professionale deve essere correlata
all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi
dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al
committente, comprese spese, oneri e contributi". Questo è
quanto scritto nel nuovo Codice Deontologico degli Ingegneri
(art. 11.3) che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha
pubblicato con la circolare 14 maggio 2014, n. 375.
Ho voluto citare proprio quest'articolo del nuovo Codice deontologico, perché continua ad essere in contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia Europea IV Sezione 18 luglio 2013, causa C-136/12, che tra le altre cose aveva affermato che le regole deontologiche che indicano come criteri di commisurazione delle parcelle del professionista la dignità della professione, la qualità e l'importanza della prestazione possono produrre effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno (leggi news).
Rileviamo anche l'art. 15.3 che recita "È sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione". Pur condividendone i contenuti, mi chiedo: senza alcuna tariffa di riferimento, come si fa a stabilire se un compenso sua manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere?
Ciò premesso, rileviamo come il nuovo Codice deontologico per la professione dell'Ingegnere sia stato aggiornato in riferimento ai nuovi obblighi di formazione continua e assicurazione professionale, mentre nulla è stato scritto in merito all'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito. In realtà, questo mancato inserimento poteva essere previsto se si considerano le ultime dichiarazioni del Presidente del CNI Armando Zambrano che, all'indomani della sentenza del TAR che aveva rigettato il ricorso presentato dal CNAPPC per la sospensione dell'obbligo previsto dal 30 giugno 2014 di accettare i pagamenti col POS per importi superiori a 30 euro (leggi news), aveva affermato "Alla fine riusciremo a dimostrare il carattere vessatorio di un provvedimento che, all'atto pratico, si tradurrà nel solito intollerabile regalo al sistema bancario".
Da segnalare, infine, l'introduzione di alcuni articoli fortemente voluti dall'Ordine degli Ingegneri di Palermo e da quelli siciliani, ovvero:
- art. 4.6 - L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.
- art. 4.7 - L'ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità efficienza e qualità.
- art. 5.3 - Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.
Entrando nel dettaglio, il nuovo Codice deontologico per gli Ingegneri è suddiviso nei seguenti 7 capi:
Ho voluto citare proprio quest'articolo del nuovo Codice deontologico, perché continua ad essere in contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia Europea IV Sezione 18 luglio 2013, causa C-136/12, che tra le altre cose aveva affermato che le regole deontologiche che indicano come criteri di commisurazione delle parcelle del professionista la dignità della professione, la qualità e l'importanza della prestazione possono produrre effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno (leggi news).
Rileviamo anche l'art. 15.3 che recita "È sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione". Pur condividendone i contenuti, mi chiedo: senza alcuna tariffa di riferimento, come si fa a stabilire se un compenso sua manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere?
Ciò premesso, rileviamo come il nuovo Codice deontologico per la professione dell'Ingegnere sia stato aggiornato in riferimento ai nuovi obblighi di formazione continua e assicurazione professionale, mentre nulla è stato scritto in merito all'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito. In realtà, questo mancato inserimento poteva essere previsto se si considerano le ultime dichiarazioni del Presidente del CNI Armando Zambrano che, all'indomani della sentenza del TAR che aveva rigettato il ricorso presentato dal CNAPPC per la sospensione dell'obbligo previsto dal 30 giugno 2014 di accettare i pagamenti col POS per importi superiori a 30 euro (leggi news), aveva affermato "Alla fine riusciremo a dimostrare il carattere vessatorio di un provvedimento che, all'atto pratico, si tradurrà nel solito intollerabile regalo al sistema bancario".
Da segnalare, infine, l'introduzione di alcuni articoli fortemente voluti dall'Ordine degli Ingegneri di Palermo e da quelli siciliani, ovvero:
- art. 4.6 - L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.
- art. 4.7 - L'ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità efficienza e qualità.
- art. 5.3 - Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.
Entrando nel dettaglio, il nuovo Codice deontologico per gli Ingegneri è suddiviso nei seguenti 7 capi:
- Capo I - Parte generale
- art. 1 - Principi generali
- art. 2 - Finalità e ambito di applicazione
- Capo II - Doveri generali
- Art. 3 - Doveri dell'ingegnere
- Art. 4 - Correttezza
- Art. 5 - Legalità
- Art. 6 - Riservatezza
- Art. 7 - Formazione e aggiornamento
- Art. 8 - Assicurazione professionale
- Art. 9 - Pubblicità informativa
- Art. 10 - Rapporti con il committente
- Art. 11 - Incarichi e compensi
- Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni
- Capo III - Rapporti interni
- Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti
- Art. 14 - Rapporti con collaboratori
- Art. 15 - Concorrenza
- Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria
- Capo IV - Rapporti esterni
- Art. 17 - Rapporti con le istituzioni
- Art. 18 - Rapporti con la collettività
- Art. 19 - Rapporti con il territorio
- Capo V - Rapporti con l'ordine
- Art. 20 - Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno
- Capo VI - Incompatibilità
- Art. 21 - Incompatibilità
- Art. 22 - Sanzioni
- Capo VII - Disposizioni finali
- Art. 23 - Disposizioni finali
A cura di Ilenia
Cicirello
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