Ingegneri e Architetti, da Inarcassa il Nuovo Statuto e il Regolamento Generale di Previdenza
Dopo lo stress test voluto dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero, e superato con successo, con il comunicato del 19 novembre 2012 del Ministero del Lavoro e d...
Dopo lo stress test voluto dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero, e
superato con successo, con il comunicato del 19 novembre 2012 del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, è stata approvata la
Riforma Previdenziale di per Ingegneri e Architetti. Inarcassa ha,
dunque, reso disponibili il Regolamento di Previdenza 2012,
deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del
29-30 novembre 2012 e contestualmente ha pubblicato anche il nuovo
Statuto, deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella
riunione del 24 e 25 maggio 2012 e approvato dai Ministeri
Vigilanti con decreto interministeriale del 23 novembre 2012
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.
Ricordiamo che la riforma, che segna il passaggio al metodo contributivo e la sostenibilità a 50 anni, è stata voluta per riconosce previdenza e assistenza, nel nome dell'equità inter e intragenerazionale, e per coniugare l'equilibrio economico e finanziario della Cassa.
Misura del contributo soggettivo
A decorrere dall'1 gennaio 2013 il contributo soggettivo obbligatorio è calcolato applicando una sola aliquota fino a concorrenza del massimale contributivo come indicato nella tabella A allegata al testo della riforma.
![](https://www.lavoripubblici.it/img/imgnews_191212_1.jpg)
A decorrere dal'1 gennaio 2013, l'iscritto può versare un contributo soggettivo facoltativo, aggiuntivo rispetto a quello soggettivo obbligatorio, il cui importo è calcolato in base all'aliquota modulare applicata sul reddito fino al massimale contributivo indicati nella tabella B allegata al regolamento. Tale contributo non può comunque essere inferiore all'importo minimo indicato in tale tabella.
![](https://www.lavoripubblici.it/img/imgnews_191212_2.jpg)
Il contributo soggettivo facoltativo non può essere utilizzato in compensazione con debiti contributivi obbligatori né con le relative sanzioni e/o interessi.
Misura del contributo integrativo
Tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri o all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata al regolamento, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A., e versarne ad INARCASSA l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
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Contributo di solidarietà
A decorrere dall'1 gennaio 2013, e per la durata di un biennio, prorogabile da parte del Comitato Nazionale dei Delegati qualora permangano esigenze di sostenibilità a lungo termine, tutti i pensionati, a prescindere dalla data di inizio di erogazione del trattamento, sono tenuti al pagamento di un contributo di solidarietà pari all'1% della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Tale contributo è pari al 2% se il pensionato continua ad essere iscritto ad INARCASSA o se è pensionato di anzianità.
Il contributo di solidarietà non si applica sulle pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità e indiretta, e su tutti gli altri trattamenti pensionistici inferiori all'importo della pensione minima.
Pensione contributiva A decorrere dall'1 gennaio 2013, con alcune eccezioni previste dal regolamento, la pensione contributiva è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata. La pensione contributiva spetta a coloro che, in possesso di almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età - salvo l'incremento del requisito dell'età pensionabile di cui all'art. 20, comma 1 del Regolamento - senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, o di vecchiaia unificata e non fruiscano della pensione di inabilità o di invalidità.
I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla somma:
a) della contribuzione soggettiva versata in misura piena fino all'anno di riferimento 2001;
b) del 95% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo, per gli anni di riferimento 2002 e 2003;
c) del 100% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo, per gli anni dal 2004 fino al 2012, al netto della quota destinata all'assistenza di cui all'art. 4 comma 1;
d) della contribuzione corrisposta, per gli anni successivi al 2012, specificata nell'art. 26;
e) della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 45/1990;
f) della contribuzione versata a titolo di riscatto.
Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari:
- al 5% composto annuo fino all'anno 2001;
- alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, per gli anni successivi al 2001 e fino al 31 dicembre 2012.
Pensione di vecchiaia unificata
Dall'1 gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.
Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni.
A decorrere dall'1 gennaio 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come dalla tabella I allegata al Regolamento, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I.
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Ricordiamo che la riforma, che segna il passaggio al metodo contributivo e la sostenibilità a 50 anni, è stata voluta per riconosce previdenza e assistenza, nel nome dell'equità inter e intragenerazionale, e per coniugare l'equilibrio economico e finanziario della Cassa.
Misura del contributo soggettivo
A decorrere dall'1 gennaio 2013 il contributo soggettivo obbligatorio è calcolato applicando una sola aliquota fino a concorrenza del massimale contributivo come indicato nella tabella A allegata al testo della riforma.
![](https://www.lavoripubblici.it/img/imgnews_191212_1.jpg)
A decorrere dal'1 gennaio 2013, l'iscritto può versare un contributo soggettivo facoltativo, aggiuntivo rispetto a quello soggettivo obbligatorio, il cui importo è calcolato in base all'aliquota modulare applicata sul reddito fino al massimale contributivo indicati nella tabella B allegata al regolamento. Tale contributo non può comunque essere inferiore all'importo minimo indicato in tale tabella.
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Il contributo soggettivo facoltativo non può essere utilizzato in compensazione con debiti contributivi obbligatori né con le relative sanzioni e/o interessi.
Misura del contributo integrativo
Tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri o all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata al regolamento, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A., e versarne ad INARCASSA l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
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Contributo di solidarietà
A decorrere dall'1 gennaio 2013, e per la durata di un biennio, prorogabile da parte del Comitato Nazionale dei Delegati qualora permangano esigenze di sostenibilità a lungo termine, tutti i pensionati, a prescindere dalla data di inizio di erogazione del trattamento, sono tenuti al pagamento di un contributo di solidarietà pari all'1% della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Tale contributo è pari al 2% se il pensionato continua ad essere iscritto ad INARCASSA o se è pensionato di anzianità.
Il contributo di solidarietà non si applica sulle pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità e indiretta, e su tutti gli altri trattamenti pensionistici inferiori all'importo della pensione minima.
Pensione contributiva A decorrere dall'1 gennaio 2013, con alcune eccezioni previste dal regolamento, la pensione contributiva è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata. La pensione contributiva spetta a coloro che, in possesso di almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età - salvo l'incremento del requisito dell'età pensionabile di cui all'art. 20, comma 1 del Regolamento - senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, o di vecchiaia unificata e non fruiscano della pensione di inabilità o di invalidità.
I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla somma:
a) della contribuzione soggettiva versata in misura piena fino all'anno di riferimento 2001;
b) del 95% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo, per gli anni di riferimento 2002 e 2003;
c) del 100% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo, per gli anni dal 2004 fino al 2012, al netto della quota destinata all'assistenza di cui all'art. 4 comma 1;
d) della contribuzione corrisposta, per gli anni successivi al 2012, specificata nell'art. 26;
e) della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 45/1990;
f) della contribuzione versata a titolo di riscatto.
Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari:
- al 5% composto annuo fino all'anno 2001;
- alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, per gli anni successivi al 2001 e fino al 31 dicembre 2012.
Pensione di vecchiaia unificata
Dall'1 gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.
Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni.
A decorrere dall'1 gennaio 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come dalla tabella I allegata al Regolamento, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I.
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A cura di Gabriele
Bivona
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