Installazione di ascensore: L’esigenza dei disabili prevale sul fastidio arrecato agli altri
La Corte di Cassazione con sentenza n. 2156 depositata il 14 febbraio 2012 ha respinto il ricorso di un Condominio avverso ad una sentenza del Tribunale di R...
La Corte di Cassazione con sentenza n. 2156 depositata il
14 febbraio 2012 ha respinto il ricorso di un Condominio
avverso ad una sentenza del Tribunale di Roma che aveva dato
ragione ad alcuni condomini disabili che avevano intrapreso a loro
spese, lavori di realizzazione di un ascensore nella tromba delle
scale dell'edificio; detti lavori erano stati prima autorizzati con
una delibera assembleare autorizzativa e, successivamente, ritenuti
pregiudizievoli alla fruibilità comune ed alla statica del
fabbricato.
Nel caso di specie i giudici del Tribunale di Roma, a fronte del conflitto tra le esigenze dei condomini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati, in considerazione del loro stato fisico, a raggiungere la propria abitazione a piedi, e quelle degli altri partecipanti al condominio, per i quali il pregiudizio derivante dall'installazione dell'ascensore si sarebbe risolto non già nella totale impossibilità di un ordinario uso della scala comune, ma soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa, ha adottato una soluzione palesemente equilibrata e conforme ai principi costituzionali della tutela della salute e della funzione sociale della proprietà, rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell'abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di minorazione fisica, al riguardo riconoscendo (come del resto in un primo momento la stessa assemblea condominiale, sia pur ponendo un limite al restringimento, la cui lamentata inosservanza, di un solo centimetro, è scarsamente significativa) la facoltà agli stessi di apportarla proprie spese, una modifica alla cosa comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli altri condomini.
Nella sostanza dalla sentenza della Cassazione è possibile concludere che se lunica possibilità per un condomino di accedere alla propria abitazione è rappresentata dall'installazione di un ascensore e tale soluzione non comporta alcun pericolo, lo stesso avrà diritto di installarlo e gli altri condomini saranno tenuti a sopportare l'eventuale minimo disagio che la nuova opera potrebbe arrecare.
Nel caso di specie i giudici del Tribunale di Roma, a fronte del conflitto tra le esigenze dei condomini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati, in considerazione del loro stato fisico, a raggiungere la propria abitazione a piedi, e quelle degli altri partecipanti al condominio, per i quali il pregiudizio derivante dall'installazione dell'ascensore si sarebbe risolto non già nella totale impossibilità di un ordinario uso della scala comune, ma soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa, ha adottato una soluzione palesemente equilibrata e conforme ai principi costituzionali della tutela della salute e della funzione sociale della proprietà, rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell'abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di minorazione fisica, al riguardo riconoscendo (come del resto in un primo momento la stessa assemblea condominiale, sia pur ponendo un limite al restringimento, la cui lamentata inosservanza, di un solo centimetro, è scarsamente significativa) la facoltà agli stessi di apportarla proprie spese, una modifica alla cosa comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli altri condomini.
Nella sostanza dalla sentenza della Cassazione è possibile concludere che se lunica possibilità per un condomino di accedere alla propria abitazione è rappresentata dall'installazione di un ascensore e tale soluzione non comporta alcun pericolo, lo stesso avrà diritto di installarlo e gli altri condomini saranno tenuti a sopportare l'eventuale minimo disagio che la nuova opera potrebbe arrecare.
A cura di Gabriele
Bivona
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