Interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,5504%
Con provvedimento prot. 104609 dello scorso 18 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato il tasso di interesse di mora per ritardato pagamento delle somm...
Con provvedimento prot. 104609 dello scorso 18 luglio, l'Agenzia
delle Entrate ha comunicato il tasso di interesse di mora per
ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi
dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
In particolare, a decorrere dall'1 ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Dopo aver interpellato la Banca d'Italia, con provvedimento del 22 giugno 2011, è stata fissata, con effetto dall'1 ottobre 2011, al 5,0243 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. La Banca d'Italia, con nota del 12 Aprile 2012, ha stimato al 4,5504% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2011-31.12.2011.
Il provvedimento dell'Agenzia fissa, dunque, con effetto dall'1 ottobre 2012, al 4,5504 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
In particolare, a decorrere dall'1 ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Dopo aver interpellato la Banca d'Italia, con provvedimento del 22 giugno 2011, è stata fissata, con effetto dall'1 ottobre 2011, al 5,0243 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. La Banca d'Italia, con nota del 12 Aprile 2012, ha stimato al 4,5504% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2011-31.12.2011.
Il provvedimento dell'Agenzia fissa, dunque, con effetto dall'1 ottobre 2012, al 4,5504 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
A cura di Gabriele
Bivona
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