Interessi legali in calo dal 2010
La modifica arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base del rendimento medio dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo. Buone no...
La modifica arriva dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze sulla base del rendimento medio dei titoli di Stato e
del tasso di inflazione annuo.
Buone notizie per chi ha somme da pagare con aggiunta di interessi legali. Aggiornato al ribasso, infatti, con un decreto del 4 dicembre firmato dal ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre, il tasso percentuale. Il nuovo coefficiente è pari all'1% contro l'attuale 3% che, attenzione però, rimarrà in vigore fino al prossimo 31 dicembre.
È con l'anno nuovo, infatti, e più precisamente dal 1° gennaio 2010, che scatterà il valore "scontato" di due punti.
La variazione arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al quale il Codice civile (articolo 1284, comma 1) assegna il compito di intervenire e modificare il saggio di interesse legale sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.
La correzione, quindi, non è automatica, ma ha come presupposto il cambiamento di tali dati di riferimento. Quello ora in vigore, ad esempio, è rimasto valido per due anni, dal 1° gennaio 2008 a tutto il 2009.
Condizione necessaria affinché il nuovo interesse venga applicato è la pubblicazione in Gazzetta del decreto di modifica entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avverrà il debutto.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso. A tale proposito, si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Un esempio concreto per semplificare: su un versamento del saldo Ici effettuato il 15 gennaio 2010 (scadenza ordinaria il 16 dicembre 2009) bisognerà calcolare gli interessi del 3% dell'imposta dovuta dal 17 al 31 dicembre e dell'1% dal 1° al 15 gennaio.
Fonte: www.nuovofiscooggi.it
Buone notizie per chi ha somme da pagare con aggiunta di interessi legali. Aggiornato al ribasso, infatti, con un decreto del 4 dicembre firmato dal ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre, il tasso percentuale. Il nuovo coefficiente è pari all'1% contro l'attuale 3% che, attenzione però, rimarrà in vigore fino al prossimo 31 dicembre.
È con l'anno nuovo, infatti, e più precisamente dal 1° gennaio 2010, che scatterà il valore "scontato" di due punti.
La variazione arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al quale il Codice civile (articolo 1284, comma 1) assegna il compito di intervenire e modificare il saggio di interesse legale sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.
La correzione, quindi, non è automatica, ma ha come presupposto il cambiamento di tali dati di riferimento. Quello ora in vigore, ad esempio, è rimasto valido per due anni, dal 1° gennaio 2008 a tutto il 2009.
Condizione necessaria affinché il nuovo interesse venga applicato è la pubblicazione in Gazzetta del decreto di modifica entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avverrà il debutto.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso. A tale proposito, si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Un esempio concreto per semplificare: su un versamento del saldo Ici effettuato il 15 gennaio 2010 (scadenza ordinaria il 16 dicembre 2009) bisognerà calcolare gli interessi del 3% dell'imposta dovuta dal 17 al 31 dicembre e dell'1% dal 1° al 15 gennaio.
Fonte: www.nuovofiscooggi.it
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
DecretoLink Correlati
Sito ufficialeIL NOTIZIOMETRO