Interventi edilizi, OK alle detrazioni per i mini-condomini
Condizione necessaria ma non sufficiente per la detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo è che sia i...
Condizione necessaria ma non sufficiente per la detrazione delle
spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio abitativo è che sia il condominio ad essere intestatario
delle fatture.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 27 agosto 2015, n. 74/E recante "Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Condominio minimo - Detrazione spese per interventi edilizi - art. 16-bis del DPR n. 917 del 1986" che interviene sulle condizioni per poter usufruire delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, originariamente introdotte dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997 e poi rese permanenti dal decreto-legge n. 201/2011.
Il D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011) ha, infatti, introdotto l'articolo 16-bis, comma 1, lettera a), all'interno del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), considerando agevolabili gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico dell'Edilizia - D.P.R. n. 380/2001) effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
Nel quesito prospettato all'Agenzia, un contribuente aveva fatto presente di aver effettuato degli interventi edilizi sulle parti comuni di un edificio composto da tre appartamenti distintamente accatastati (di rispettiva proprietà esclusiva propria e di altri due contribuenti). I pagamenti relativi agli interventi erano stati effettuati, pro quota da ciascuno dei proprietari, mediante l'apposita procedura di bonifico bancario prevista per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia fiscalmente agevolati. Nel caso in esame, però, per l'edificio non era stata presentata la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio e per questo il contribuente chiedeva maggiori chiarimenti in merito alla possibilità di poter fruire, per le spese sostenute, della detrazione prevista gli interventi di ristrutturazione edilizia.
In riferimento a questo, le Entrate hanno subito ricordato quanto già precisato dal Ministero delle finanze che con la circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 aveva precisato che "i documenti giustificativi (come le fatture) devono essere intestati al condominio" e che, relativamente alle modalità di pagamento, "il bonifico deve recare il codice fiscale dell'amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio".
Dunque, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, la fruizione dell'agevolazione è subordinata alla circostanza che sia il condominio ad essere intestatario delle fatture e ad eseguire, nella persona dell'amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale. Coerentemente, i modelli di dichiarazione dei redditi, per i lavori eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, richiedono a partire dal periodo di imposta1998 l'indicazione del codice fiscale del condominio.
Nel caso in esame l'istante ha effettuato il pagamento degli interventi edilizi riguardanti le parti comuni mediante l'apposito bonifico bancario dal proprio conto corrente, indicando il proprio codice fiscale e non quello del condominio. Per accedere alla detrazione è necessario che, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui sono state sostenute le spese:
Nella comunicazione, unica per tutti i condòmini, deve essere specificato, distintamente per ciascun condomino:
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 27 agosto 2015, n. 74/E recante "Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Condominio minimo - Detrazione spese per interventi edilizi - art. 16-bis del DPR n. 917 del 1986" che interviene sulle condizioni per poter usufruire delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, originariamente introdotte dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997 e poi rese permanenti dal decreto-legge n. 201/2011.
Il D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011) ha, infatti, introdotto l'articolo 16-bis, comma 1, lettera a), all'interno del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), considerando agevolabili gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico dell'Edilizia - D.P.R. n. 380/2001) effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
Nel quesito prospettato all'Agenzia, un contribuente aveva fatto presente di aver effettuato degli interventi edilizi sulle parti comuni di un edificio composto da tre appartamenti distintamente accatastati (di rispettiva proprietà esclusiva propria e di altri due contribuenti). I pagamenti relativi agli interventi erano stati effettuati, pro quota da ciascuno dei proprietari, mediante l'apposita procedura di bonifico bancario prevista per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia fiscalmente agevolati. Nel caso in esame, però, per l'edificio non era stata presentata la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio e per questo il contribuente chiedeva maggiori chiarimenti in merito alla possibilità di poter fruire, per le spese sostenute, della detrazione prevista gli interventi di ristrutturazione edilizia.
In riferimento a questo, le Entrate hanno subito ricordato quanto già precisato dal Ministero delle finanze che con la circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 aveva precisato che "i documenti giustificativi (come le fatture) devono essere intestati al condominio" e che, relativamente alle modalità di pagamento, "il bonifico deve recare il codice fiscale dell'amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio".
Dunque, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, la fruizione dell'agevolazione è subordinata alla circostanza che sia il condominio ad essere intestatario delle fatture e ad eseguire, nella persona dell'amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale. Coerentemente, i modelli di dichiarazione dei redditi, per i lavori eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, richiedono a partire dal periodo di imposta1998 l'indicazione del codice fiscale del condominio.
Nel caso in esame l'istante ha effettuato il pagamento degli interventi edilizi riguardanti le parti comuni mediante l'apposito bonifico bancario dal proprio conto corrente, indicando il proprio codice fiscale e non quello del condominio. Per accedere alla detrazione è necessario che, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui sono state sostenute le spese:
- sia presentata a un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;
- sia stata versata dal condominio, con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione prevista per l'omessa richiesta del codice fiscale, nella misura minima di euro 103,29, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 8912;
- il condominio invii una comunicazione in carta libera all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in relazione all'ubicazione del condominio.
Nella comunicazione, unica per tutti i condòmini, deve essere specificato, distintamente per ciascun condomino:
- le generalità e il codice fiscale;
- i dati catastali delle rispettive unità immobiliari;
- i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi;
- le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.
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