Irap e Professioni: l'imposta è dovuta in caso di impiego non occasionale di lavoro altrui

In tema di imposta regionale sulle attività produttive (Irap), l'impiego non occasionale di lavoro altrui costituisce una delle possibili condizioni che rend...

13/09/2019

In tema di imposta regionale sulle attività produttive (Irap), l'impiego non occasionale di lavoro altrui costituisce una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonoma organizzazione e sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o a un'associazione professionale.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17964 del 4 luglio 2019 che ha riformato una decisione del giudice regionale in merito all'imposizione dell'irap per un libero professionista geometra.

In particolare, il caso riguarda il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che, riformando una sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda di un professionista geometra, diretta ad ottenere il rimborso dell'Irap versata per gli anni d'imposta 2005-2009. I giudici di appello avevano, infatti, escluso la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, ritenendo, all'esito dell'esame delle fatture prodotte dal contribuente, che i compensi corrisposti ai terzi erano scarsamente significativi, poiché il loro ammontare quantificabile in una misura percentuale trascurabile in relazione all'ammontare dei compensi, e che non si sarebbe trattato di collaborazioni stabili, ma solo di ricorso occasionale all'attività di terzi professionisti che assumevano responsabilità diretta verso il fruitore finale per i risultati dell'attività svolta.

Sull'argomento è utile ricordare che, come più volte rilevato dalla giurisprudenza, costituisce presupposto impositivo l'attività autonomamente organizzata che ricorre quando il contribuente:

  • sia sotto qualsiasi forma il responsabile della organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità o interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio della attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Nel caso di specie, il contribuente si è avvalso in modo continuativo, e non occasionale, di prestazioni rese da terzi, ed in particolare dell'attività di geologi ed architetti, e i compensi corrisposti ai terzi professionisti sono aumentati di anno in anno, sicché risulta del tutto irrilevante il rapporto percentuale tra compensi a terzi e compensi complessivamente percepiti dal libero professionista.

Conseguentemente, la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza va cassata che è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, affinché riesamini il merito della controversia e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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