Jobs Act Lavoratori Autonomi sotto la lente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
L'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri n. 102 del 29 gennaio 2016, del disegno di legge recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non im...
L'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri n. 102 del 29 gennaio 2016, del disegno di legge recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" ha monopolizzato l'attenzione delle ultime settimane.
Dopo i commenti di Associazioni, Sindacati e Fondazioni (vai all'approfondimento), è arrivata l'analisi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che con la Circolare 10 febbraio 2016, n. 670 recante "Ddl in materia di lavoro autonomo e "lavoro agile" - aggiornamento sulle misure volte alla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e sulle misure a favore della flessibilità della prestazione di lavoro", è intervenuto esaminando le principali misure del Jobs Act dei lavoratori autonomi e anticipando di aver avviato le attività di confronto con il Presidente della XI Commissione "Lavoro" del Senato, Sen. Maurizio Sacconi, il quale si è mostrato sensibile alle osservazioni avanzate dai professionisti tecnici, proponendosi di coinvolgere il CNI nei lavori futuri.
Come riportato nella circolare, il disegno di legge è suddiviso in due parti distinte:
- la prima detta disposizioni in materia di lavoro autonomo, con l'obiettivo di costruire per tale categoria di lavoratori un sistema di diritti e di welfare moderno e sostenibile;
- la seconda introduce il concetto di "lavoro agile", indicandosi con tale termine una modalità più flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, per ciò che attiene principalmente i luoghi e i tempi di lavoro, finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro e a conciliare più agevolmente i tempi dell'attività lavorativa con quelli della vita privata.
Disposizioni in materia di lavoro autonomo
Le principali disposizioni della prima parte del disegno di legge riguardano:
- le agevolazioni fiscali relative alla
deducibilità:
- del 100% delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, finalizzate all'inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;
- del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale;
- in misura integrale, delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, incentivando, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi del lavoratore autonomo.
- la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell'accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;
- il riconoscimento dell'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi;
- la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro degli autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente, in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, nonché la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino ad un massimo di 2 anni, ove la gravità dell'infermità sia tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni;
- la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia, in base alla quale i periodi di malattia certificata come conseguenza a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera.
Disposizioni in materia di "Lavoro Agile"
Per quanto concerne le diposizioni in materia di "lavoro agile", la circolare del CNI specifica che questo consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita, in parte, all'interno dei locali aziendali e, in parte, all'esterno, rimanendo pur sempre entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, come stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Entrando nel dettaglio, è previsto che:
- il lavoratore che presti l'attività di lavoro subordinato in modalità "agile", abbia diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgano le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda;
- gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro "agile";
- il datore di lavoro garantisca, al lavoratore che svolga la prestazione in modalità di lavoro agile, il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Link Correlati
Approfondimento - Jobs Act AutonomiIL NOTIZIOMETRO