L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIVENTA CONTINUO

Il 12 dicembre scorso con la delibera n. 128/2007 immediatamente esecutiva, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha approvato il nuovo Regolamento finalizzato ...

01/02/2008
Il 12 dicembre scorso con la delibera n. 128/2007 immediatamente esecutiva, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha approvato il nuovo Regolamento finalizzato all'avvio del Programma Sperimentale di Aggiornamento Professionale Continuo dei geologi iscritti all'Albo Professionale ed all'Elenco Speciale per il triennio 2008 - 2010.

L'obiettivo del nuovo Regolamento, condiviso pienamente dagli Ordini Regionali, è quello di conferire all'intera collettività geologica ulteriore dignità e maggiore consapevolezza del ruolo sociale e culturale che è chiamata a svolgere., allineando la professione di geologo alle più attive ed avanzate componenti professionali del nostro Paese, fornendo palese conferma della capacità di autoregolamentarsi, in questi come in altri fondamentali settori, nell'esclusivo e superiore interesse della collettività.

In ottemperanza al nuovo Regolamento, gli iscritti all'Ordine dei Geologi dal 2008 hanno l'obbligo deontologico dell'Aggiornamento Professionale Continuo (APC), e dovranno curare e aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e le conoscenze delle norme correlate, necessarie a garantire il corretto esercizio della professione.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della L. 339/1990 il Consiglio Nazionale dei Geologi è chiamato a operare per la valorizzazione della professione, favorendo le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale degli iscritti e coordinando le attività degli Ordini Regionali, ai quali è demandato il compito di:
  • promuovere, anche di concerto tra loro, un'adeguata offerta di aggiornamento, accogliendo proposte in merito anche da soggetti diversi dal CNG e dagli OO.RR. stessi e verificando i relativi programmi ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
  • favorire, per quanto possibile, la gratuità della formazione usando risorse proprie e provenienti da sovvenzioni;
  • verificare e certificare l'assolvimento dell'obbligo della formazione, nonché definire le modalità di rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
  • applicare le sanzioni disciplinari nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di aggiornamento ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
L'art. 5 del Regolamento prevede che ogni periodo di APC abbia durata biennale e che ogni iscritto all'Ordine debba conseguire, per il suo adempimento, 50 crediti tra il 1° gennaio del primo anno e il 31 dicembre dell'anno successivo, con facoltà di scegliere gli eventi di aggiornamento più rispondenti alle proprie esigenze. Nel caso in cui l'iscritto, a causa di comprovati impedimenti, sia impossibilitato a svolgere l'attività di aggiornamento continuo deve darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza entro la fine del periodo di riferimento. Il giudizio sulle motivazioni che impediscono di ottemperare l'obbligo di APC e le decisioni in merito spetteranno al Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza dell'iscritto. In caso di accoglimento dell'istanza dell'iscritto, questi sarà tenuto a recuperare i crediti mancanti nel biennio successivo.


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