L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 192/2005, gli edifici di nuova costruzione e quelli e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) ...
Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 192/2005, gli
edifici di nuova costruzione e quelli e quelli di cui all’articolo
3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 195/2006 dovevano
essere dotati al termine della costruzione di un attestato di
certificazione energetica del costruttore. Il D.Lgs. 192/2005 è
stato successivamente modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n.
311, nel quale viene precisato che fino all’entrata in vigore delle
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è
sostituito dall’attestato di qualificazione energetica.
Tale attestato, come anche la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e la relazione tecnica, deve essere asseverato dal direttore dei lavori e presentato al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace nel caso in cui non è accompagnata da tale documentazione asseverata. In riferimento al D.Lgs. 192/2005 e al D.Lgs. 311/2006, il direttore dei lavori, prima della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, deve asseverare la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue varianti, ma anche produrre l’attestato di qualificazione energetica.
Per quanto riguarda la relazione tecnica sul contenimento del consumo energetico degli edifici, è possibile utilizzare l’allegato E (modello E/22) del D.Lgs. 311/2006. Tale relazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
Tale attestato, come anche la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e la relazione tecnica, deve essere asseverato dal direttore dei lavori e presentato al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace nel caso in cui non è accompagnata da tale documentazione asseverata. In riferimento al D.Lgs. 192/2005 e al D.Lgs. 311/2006, il direttore dei lavori, prima della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, deve asseverare la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue varianti, ma anche produrre l’attestato di qualificazione energetica.
Per quanto riguarda la relazione tecnica sul contenimento del consumo energetico degli edifici, è possibile utilizzare l’allegato E (modello E/22) del D.Lgs. 311/2006. Tale relazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- informazioni generali (comune, tipologia di opere, ubicazione, numero di concessione edilizia, classificazione dell’edificio, numero di unità abitative, committente, progettista/i e direttore/i degli impianti termici e dell’isolamento termico);
- fattori tipologici dell’edificio o del complesso di edifici (piante, prospetti, sezioni, elaborati grafici);
- parametri climatici della località (gradi giorno, temperatura minima dell’aria);
- dati tecnici e costruttivi dell’edificio o del complesso di edifici (volume, superficie esterna, rapporto Superficie su Volume, superficie utile, temperatura interna, umidità interna);
- dati relativi agli impianti (descrizione, specifiche dei generatori e dei sistemi di regolazione, dispositivi per la contabilizzazione del calore delle singole u.i., terminali di erogazione dell’energia,…);
- principali risultati dei calcoli (involucro edilizio e ricambi d’aria, rendimenti medi stagionali di progetto, indici di prestazione energetica, impianti solari termici, impianti fotovoltaici);
- elementi specifici che motivano eventuali deroghe a norme fissate dalla normativa vigente;
- valutazioni specifiche per l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia;
- documentazione allegata (piante, prospetti, sezioni, elaborati grafici, schemi funzionali, tabelle,…);
- dichiarazione di rispondenza (in cui il direttore dei lavori dichiara sotto la propria responsabilità la conformità alle prescrizioni di carattere normativo vigenti)
A cura di Gianluca
Oreto
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