L'Agenzia delle Entrate sul credito di imposta per interventi edilizi che limitano il contagio e la diffusione del coronavirus
L'Agenzia delle Entrate risponde ad un contribuente in merito al credito di imposta per gli interventi edilizi che limitano il contagio e la diffusione del coro
Torniamo a parlare di credito di imposta e Decreto Rilancio analizzando una risposta dell'Agenzia delle Entrate (la n. 545/2020) che affronta la questione degli interventi edilizi da effettuare per limitare il contagio e la diffusione del coronavirus.
Il dubbio interpretativo
Il titolare di un'impresa chiede spiegazioni all'Agenzia delle Entrate per applicare correttamente il Decreto Rilancio e quindi beneficiare del Credito di imposta per alcuni lavori edilizi da effettuare per limitare il contagio e la diffusione del coronavirus. Viene riconosciuto "un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza". Il dubbio interpretativo riguarda la dicitura "ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense" che secondo l'istante potrebbe far pensare che siano gli unici interventi edilizi ammessi. Invece, secondo il titolare dell'impresa, il credito di imposta riguarda tutti gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie, "tra cui quelli di realizzazione e allestimento di spazi esterni o la riqualificazione e/o ampliamento di spazi interni per garantire il distanziamento, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni". Quindi varrebbe non solo per le zone aperte al pubblico, ma anche per i locali di servizio.
Il credito di imposta e il Decreto Rilancio
L'articolo 120 del Decreto rilancio ha introdotto un credito d'imposta, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus, "destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico".
Interventi agevolabili e investimenti agevolabili
Ma quali sono le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta? Intanto quelle per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del coronavirus tra cui rientrano espressamente: quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica. Rientrano anche gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza. Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (i termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.
Come si usa il credito di imposta
Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile, secondo quanto stabilito dal Decreto Rilancio, esclusivamente in compensazione o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Gli interventi agevolabili secondo l'Agenzia delle Entrate
Con un'apposita circolare (la n. 20/E), l'Agenzia delle Entrate, lo scorso luglio, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al credito di imposta sugli interventi edilizi. In relazione agli interventi agevolabili, diversi dagli investimenti agevolabili, è stato precisato che deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. Inoltre devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali. Per questo, dice l'Agenzia, "si ritiene che non siano agevolabili le spese per gli interventi indicati dal titolare dell'impresa". Si tratta, infatti, "di interventi finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale". Ma non rientrano nella possibilità di beneficire del credito di imposta, nemmeno "la realizzazione di un locale, al piano seminterrato, idoneo e con tutte le dotazioni necessarie per il ricevimento ed il deposito delle forniture, nonché le opere accessorie quali la pavimentazione della rampa di accesso e dello spazio antistante per la manovra dei mezzi e la realizzazione di un percorso interno per trasportare le forniture dal seminterrato all'esercizio di somministrazione che risultano interventi ulteriori rispetto a quanto indicato nelle linee guida, che richiedono di individuare specifiche modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera all'interno della azienda".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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