L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ SCONTA LE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI

L’espropriazione per pubblica utilità, il trasferimento coattivo della proprietà, le cessioni volontarie di immobili poste in essere da società distinte dall...

02/09/2009
L’espropriazione per pubblica utilità, il trasferimento coattivo della proprietà, le cessioni volontarie di immobili poste in essere da società distinte dallo Stato non godono del regime di esenzione previsto dall’art. 57, comma 8 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR) e dagli artt. 1 e 10 del Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (TUIR), e scontano, dunque, le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 243/E dell’1 settembre 2009, rispondendo ad un quesito posto direttamente da ANAS SpA in merito alla possibilità di applicare nei suoi confronti il regime di esenzione dall’imposta di registro prevista, relativamente agli atti di espropriazione per pubblica utilità e ai trasferimenti coattivi della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali, dall’articolo 57, comma 8, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 “se espropriante o acquirente è lo Stato”, nonché l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali stabilita dagli articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, per le formalità e le volture “eseguite nell’interesse dello Stato”.

Nel suo interpello, l’ANAS ha fatto presente di svolgere, in regime di concessione, l’attività di costruzione, gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle strade e delle autostrade di proprietà dello Stato e, nell’ambito delle funzioni pubblicistiche che le sono attribuite per legge, opera quale stazione appaltante per la realizzazione di nuove opere stradali e autostradali, per l’ammodernamento della rete stradale esistente, nonché per la manutenzione e il monitoraggio dell’intera “rete viaria di interesse nazionale”, precisando che, in relazione alle strade e alle autostrade nazionali intestate al demanio statale, ANAS SpA riveste il ruolo di concessionario con i diritti e i poteri dell’ente proprietario.

L’Agenzia delle Entrate, riprendendo un parere del Consiglio di Stato (parere n. 1846 del 10 giugno 2003) e una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 938 del 16 gennaio 2009) ha affermato che:
  • in regime di esenzione previsto dal TUR e dal TUIR non è applicabile ad un organismo esercente poteri pubblici delegati e dotato di un’autonoma soggettività rispetto all’organizzazione statale;
  • nelle disposizioni normative contenute nelle leggi di imposta in tema di imposta di registro, di imposta catastale, di imposta ipotecaria e di imposta di bollo, le quali prevedono l’esenzione dello Stato od usano, sempre ai fini di esenzione, l’espressione a favore dello Stato o nell’interesse dello Stato, la parola Stato deve intendersi riferita allo Stato – persona.
Per tali motivazioni, ai decreti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di cessioni volontarie di immobili a suo favore, posti in essere dall’ANAS SpA, soggetto distinto dallo Stato, con una propria autonomia patrimoniale, gestionale e contabile, non è possibile applicare il regime esentativo previsto a favore dello Stato dall’articolo 57, comma 8, del TUR e dagli articoli 1 e 10 del TUIC.

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