LA CAUZIONE PROVVISORIA E LA CERTIFICAZIONE ISO 9000
Sul problema relativo alla cauzione provvisoria è intervenuto recentemente il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2885, sez. V dell’11 maggio 2009 e la sen...
Sul problema relativo alla cauzione provvisoria è intervenuto
recentemente il Consiglio di Stato con la sentenza n.
2885, sez. V dell’11 maggio 2009 e la sentenza n. 5505, sez. V
del 15 settembre 2009.
Ricordiamo che la cauzione provvisoria è disciplinata dall’articolo 75 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) rubricato con “Garanzie a corredo dell’offerta” e che la stessa, pari al 2 % del prezzo base indicato nel bando o nell’invito (prezzo a base d’asta comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza) deve essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiusiione.
Nel caso di cauzione, a scelta dell’offerente può essere costituita o in contanti (o, anche, assegni circolari: TAR Palermo, 5 giugno 2003, n. 893) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
Nel caso in cui venga scelta la fideiussione, la stessa può essere bancaria o assicurativa ma deve essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
La cauzione che ha l’obiettivo di garantire la serietà dell’offerta e, dunque, l’interesse pubblico di affidare l’appalto a chi è in grado di eseguirlo in maniera corretta e copre la possibilità di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario ha una validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte prevista nel bando e non dalla data di presentazione dell’offerta come più volte ha precisato la giurisprudenza.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2885 dell’11 maggio 2009 ha precisato che oltre alla già cennata funzione di garanzia della serietà dell’offerta ha, altresì, la “funzione indennitaria dei danni cagionati dall’eventuale rifiuto di stipulare il contratto e sanzionatoria degli inadempimenti procedimentali relativi alla veridicità delle dichiarazioni fornite in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando”.
Ricordiamo, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5505 del 15 settembre 2009, che,in merito alle Associazioni temporanee di imprese (ATI), ha escluso l’illegittimità dell’aggiudicazione di un appalto di servizi sociali a favore di un’ATI che aveva prodotto la polizza fideiussoria soltanto della impresa capogruppo e non da tutte le imprese della costituenda ATI.
Una possibilità di abbattimento della percentuale della cauzione dal 2% all’1 % è prevista del comma 7 del citato articolo 75 in cui viene precisato che tale abbattimento è possibile quando i soggetti che presentano l’offerta sono dotati di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, asi sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Il possesso del requisito può essere documentato, anche, per mezzo di una copia fotostatica della certificazione, in cui lo stesso concorrente autocertifichi con le modalità previste dalla legge, l’autenticità del documento stesso.
Ricordiamo che la cauzione provvisoria è disciplinata dall’articolo 75 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) rubricato con “Garanzie a corredo dell’offerta” e che la stessa, pari al 2 % del prezzo base indicato nel bando o nell’invito (prezzo a base d’asta comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza) deve essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiusiione.
Nel caso di cauzione, a scelta dell’offerente può essere costituita o in contanti (o, anche, assegni circolari: TAR Palermo, 5 giugno 2003, n. 893) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
Nel caso in cui venga scelta la fideiussione, la stessa può essere bancaria o assicurativa ma deve essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
La cauzione che ha l’obiettivo di garantire la serietà dell’offerta e, dunque, l’interesse pubblico di affidare l’appalto a chi è in grado di eseguirlo in maniera corretta e copre la possibilità di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario ha una validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte prevista nel bando e non dalla data di presentazione dell’offerta come più volte ha precisato la giurisprudenza.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2885 dell’11 maggio 2009 ha precisato che oltre alla già cennata funzione di garanzia della serietà dell’offerta ha, altresì, la “funzione indennitaria dei danni cagionati dall’eventuale rifiuto di stipulare il contratto e sanzionatoria degli inadempimenti procedimentali relativi alla veridicità delle dichiarazioni fornite in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando”.
Ricordiamo, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5505 del 15 settembre 2009, che,in merito alle Associazioni temporanee di imprese (ATI), ha escluso l’illegittimità dell’aggiudicazione di un appalto di servizi sociali a favore di un’ATI che aveva prodotto la polizza fideiussoria soltanto della impresa capogruppo e non da tutte le imprese della costituenda ATI.
Una possibilità di abbattimento della percentuale della cauzione dal 2% all’1 % è prevista del comma 7 del citato articolo 75 in cui viene precisato che tale abbattimento è possibile quando i soggetti che presentano l’offerta sono dotati di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, asi sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Il possesso del requisito può essere documentato, anche, per mezzo di una copia fotostatica della certificazione, in cui lo stesso concorrente autocertifichi con le modalità previste dalla legge, l’autenticità del documento stesso.
A cura di Paolo
Oreto
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