LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU TERRENI AGRICOLI NON COMPORTA UNA VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DEL TERRENO
La realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni classificati agricoli dai piani urbanistici comunali non comporta, ai fini fiscali, l'automatica classif...
La realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni classificati
agricoli dai piani urbanistici comunali non comporta, ai fini
fiscali, l'automatica classificazione dei terreni stessi come aree
edificabili e, pertanto, fuori dal campo di applicazione IVA.
Lo ha affermato la risoluzione n. 112/E dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 28 aprile, in risposta all'interpello presentato da una società agricola che intendeva stipulare un atto di costituzione del diritto di superficie per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovolatica fino a 10 MW. La superficie in questione è compresa in una zona territoriale omogenea E/5 (zona di preminente interesse agricolo con perimetrazione di ambito per impianti fotovoltaici con potenza fino a 10 MW) in cui una variante al Piano Regolatore Generale Comunale ha previsto, previa stipula di una convenzione da sottoscrivere con l'Amministrazione comunale e rilascio del permesso di costruire, la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
A seguito di questa variante sono pervenute all'istante alcune richieste da parte di società commerciali per la costituzione a loro favore sui predetti terreni del diritto di superficie per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica fino a 10 MW. Tali proposta prevedono:
In considerazione dei suddetti commi, la questione riguarda la possibilità che la costruzione dell'impianto fotovoltaico possa comportare o meno una variazione della destinazione urbanistica del terreno sul quale viene installato l'impianto.
Come ricordato dall'Agenzia, l'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone che "(…) un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".
Dalla documentazione presentata dall'istante emerge che in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune, il terreno oggetto dello stipulando atto di costituzione del diritto di superficie è parte di una zona territoriale omogenea classificata E5, ossia di preminente interesse agricolo, sulla quale il Comune stesso ha previsto, con apposita perimetrazione di ambito, la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici. Il terreno sul quale si intende costituire il diritto di superficie si caratterizza, dunque, per la possibilità di essere utilizzato sia per scopi agricoli, sia per la costruzione di un impianto fotovoltaico. In particolare, il Comune ha stabilito, con la variante al proprio Piano Regolatore, che gli impianti in esame possono essere realizzati nelle zone agricole anzidette "…in quanto sono ritenuti pienamente compatibili con il paesaggio, …".
Per tali motivazioni, ai fini fiscali, la costruzione dell'impianto fotovoltaico non comporta l'automatica classificazione del terreno sul quale lo stesso sorge quale "area edificabile", disconoscendo, in tal modo, la destinazione urbanistica attribuita allo stesso terreno dal PRG e, dunque, il caso in questione risulta essere fuori dal campo di applicazione IVA. Infine, il contratto costitutivo del diritto di superficie deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata ed essere sottoposto all'imposta di registro con applicazione dell'aliquota del 15 per cento, ai sensi dell'art. 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131 del 1986, unitamente alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
Lo ha affermato la risoluzione n. 112/E dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 28 aprile, in risposta all'interpello presentato da una società agricola che intendeva stipulare un atto di costituzione del diritto di superficie per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovolatica fino a 10 MW. La superficie in questione è compresa in una zona territoriale omogenea E/5 (zona di preminente interesse agricolo con perimetrazione di ambito per impianti fotovoltaici con potenza fino a 10 MW) in cui una variante al Piano Regolatore Generale Comunale ha previsto, previa stipula di una convenzione da sottoscrivere con l'Amministrazione comunale e rilascio del permesso di costruire, la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
A seguito di questa variante sono pervenute all'istante alcune richieste da parte di società commerciali per la costituzione a loro favore sui predetti terreni del diritto di superficie per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica fino a 10 MW. Tali proposta prevedono:
- la costituzione del diritto di superficie per una durata da definire ma compresa tra i 25 e i 30 anni;
- il diritto per il futuro superficiario di costituire ipoteca sul diritto di superficie a favore di eventuali istituti finanziatori;
- l'obbligo del futuro superficiario, alla scadenza del diritto, di rimozione ed asporto dell'impianto e di rimessa in pristino dei terreni;
- la facoltà per il futuro concedente di acquisire l'impianto all'estinzione del diritto di superficie a prezzo "indennitario" determinato;
- l'integrale pagamento a favore del concedente del corrispettivo da determinarsi in sede di trattativa, funzionale anche alla durata del diritto medesimo.
- l'assoggettamento del contratto a imposta di registro ovvero ad IVA;
- la corretta modalità di determinazione del componente di reddito e di valore della produzione che si avrà per effetto del perfezionamento dell'operazione.
In considerazione dei suddetti commi, la questione riguarda la possibilità che la costruzione dell'impianto fotovoltaico possa comportare o meno una variazione della destinazione urbanistica del terreno sul quale viene installato l'impianto.
Come ricordato dall'Agenzia, l'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone che "(…) un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".
Dalla documentazione presentata dall'istante emerge che in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune, il terreno oggetto dello stipulando atto di costituzione del diritto di superficie è parte di una zona territoriale omogenea classificata E5, ossia di preminente interesse agricolo, sulla quale il Comune stesso ha previsto, con apposita perimetrazione di ambito, la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici. Il terreno sul quale si intende costituire il diritto di superficie si caratterizza, dunque, per la possibilità di essere utilizzato sia per scopi agricoli, sia per la costruzione di un impianto fotovoltaico. In particolare, il Comune ha stabilito, con la variante al proprio Piano Regolatore, che gli impianti in esame possono essere realizzati nelle zone agricole anzidette "…in quanto sono ritenuti pienamente compatibili con il paesaggio, …".
Per tali motivazioni, ai fini fiscali, la costruzione dell'impianto fotovoltaico non comporta l'automatica classificazione del terreno sul quale lo stesso sorge quale "area edificabile", disconoscendo, in tal modo, la destinazione urbanistica attribuita allo stesso terreno dal PRG e, dunque, il caso in questione risulta essere fuori dal campo di applicazione IVA. Infine, il contratto costitutivo del diritto di superficie deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata ed essere sottoposto all'imposta di registro con applicazione dell'aliquota del 15 per cento, ai sensi dell'art. 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131 del 1986, unitamente alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
A cura di Ilenia
Cicirello
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