LA NUOVA VALUTAZIONE DEI RISCHI ENTRO IL 29 LUGLIO

Entra in vigore domani 15 maggio il nuovo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in ...

14/05/2008
Entra in vigore domani 15 maggio il nuovo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.
Vanno, quindi, in pensione da domani, tra l’altro, i decreti legislativi n. 626/1994, n. 493/1996 e n. 494/1996 e dovremo iniziare a familiarizzare con i nuovi articoli del D.Lgs. n. 81/2008 che per quanto concerne i cantieri temporanei e mobili sono riportati tutti nel Titolo IV (articoli 88-160) e negli allegati dal X al XXIII.

In verità, in riferimento a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 306 del D.Lgs. n. 81/2008, le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. n. 626/1994 continueranno a restare in vigore sino al 29 luglio 2008 (novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale) e, pertanto, sino a tale data restano validi i documenti di valutazione dei rischi redatti in riferimento al citato D.Lgs. n. 626/1994.

Dal 29 Luglio prossimo, invece, sono previsti notevoli cambiamenti, cui, comunque, dovranno adeguarsi anche le aziende che sono in possesso del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 ed in particolare:
  • il datore di lavoro deve effettuare la valutazione ed elaborare il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente che, quindi, devono essere nominati antecedentemente alla stesura del documento stesso;
  • la valutazione e la stesura del documento devono essere realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che, quindi, deve essere nominato antecedentemente;
  • la valutazione e il documento di valutazione debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Vale la pena, poi, precisare che il documento di valutazione dei rischi, previsto dall’articolo 28 del D.Lgs.n. 81/2008, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere, oltre ai documenti già previsti al comma 2, lettere a), b) e c) dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994, riproposte nelle omologhe lettere del comma 2 dell’articolo 28 del nuovo D.Lgs. n, 81/2008 (relazione sulla valutazione dei rischi, indicazione delle misure di prevenzione e protezione, programma delle misure), anche:
  • l’individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Per ultimo, ricordiamo che il comma 2 dell’articolo 96 del D.Lgs. n. 81/2008 che ripropone, di fatto, il comma 2 dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 494/1996 puntualizza, nuovamente, che l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, del piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alla stesura del documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze e che, quindi, nei cantieri temporanei e mobili non è necessario provedere alla stesura del DVRI.

A cura di Paolo Oreto
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