LA PROCEDURA RISTRETTA NON NECESSITA DI MOTIVAZIONE
L'amministrazione appaltante è libera di indire una gare pubblica mediante procedura ristretta, nonostante si verifichino i presupposti per affidare i lavori...
L'amministrazione appaltante è libera di indire una gare pubblica
mediante procedura ristretta, nonostante si verifichino i
presupposti per affidare i lavori mediante procedura negoziata,
senza che sia necessario motivare la scelta, rientrando questa
nelle scelte ordinarie dell'amministrazione stessa. Al contrario,
la scelta dell'amministrazione di procedere mediante procedura
negoziata, costituendo questa un'ipotesi del tutto eccezionale, va
adeguatamente motivata.
Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, II sezione di Lecce, che con la sentenza n.173 dello scorso 31 gennaio è intervenuta in merito al ricorso presentato da un'impresa contro una delibera dell'amministrazione che, annullando una precedente delibera, affidava mediante procedura ristretta la realizzazione di alcuni lotti di una fognatura.
I giudici di Palazzo Spada, rigettando il ricorso, hanno affermato che non sussiste un obbligo a carico della P.A. di affidare determinati lavori a procedura negoziata anche nel caso in cui sussistano i presupposti. La norma regionale attribuisce, infatti, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere a procedura negoziata nei casi indicati e ciò lo si evince facilmente dal contesto della normativa citata la quale nell'usare il termine "si può procedere all'affidamento dei lavori a trattativa privata quando", fornendo, dunque, un'ampia discrezionalità alla P.A. nella scelta di tale opzione, purché ricorrano tutti i presupposti indicati.
In definitiva, non esiste alcun obbligo per la pubblica amministrazione di indire una gara mediante procedura negoziata, essendo questa una possibilità e non un obbligo.
Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, II sezione di Lecce, che con la sentenza n.173 dello scorso 31 gennaio è intervenuta in merito al ricorso presentato da un'impresa contro una delibera dell'amministrazione che, annullando una precedente delibera, affidava mediante procedura ristretta la realizzazione di alcuni lotti di una fognatura.
I giudici di Palazzo Spada, rigettando il ricorso, hanno affermato che non sussiste un obbligo a carico della P.A. di affidare determinati lavori a procedura negoziata anche nel caso in cui sussistano i presupposti. La norma regionale attribuisce, infatti, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere a procedura negoziata nei casi indicati e ciò lo si evince facilmente dal contesto della normativa citata la quale nell'usare il termine "si può procedere all'affidamento dei lavori a trattativa privata quando", fornendo, dunque, un'ampia discrezionalità alla P.A. nella scelta di tale opzione, purché ricorrano tutti i presupposti indicati.
In definitiva, non esiste alcun obbligo per la pubblica amministrazione di indire una gara mediante procedura negoziata, essendo questa una possibilità e non un obbligo.
A cura di Ilenia
Cicirello
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