LE AREE FABBRICABILI SONO SEMPRE SOGGETTE ALL'ICI

L'imposta comunale sugli immobili (ICI) è un'imposta reale sul patrimonio immobiliare il cui presupposto è costituito dal possesso di fabbricati, di aree edi...

03/12/2009
L'imposta comunale sugli immobili (ICI) è un'imposta reale sul patrimonio immobiliare il cui presupposto è costituito dal possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli, siti nel territorio italiano, a qualsiasi uso siano essi destinati. Per tale motivo, affinché un'area edificabile perda il plusvalore, costituito appunto dalla sua edificabilità, occorre che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che elimini, concretamente e stabilmente, lo ius edificandi, modificazione che non può essere costituita da un mero collegamento materiale rimovibile (recinzione).

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8439 dello scorso 30 novembre, intervenuta su un ricorso presentato da un comune per l'annullamento di una precedente sentenza della CTR che aveva accettato la tesi di un contribuente che affermava la pertinenzialità di un'area edificabile in quanto il comune di riferimento aveva rilasciato una concessione edilizia per la realizzazione di una recinzione unica intorno ad un fabbricato e ai terreni oggetto della pretesa fiscale. Da questa assioma il contribuente aveva affermato, e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato, che l'area in questione era una semplice pertinenza del fabbricato e che dunque, ai fini del pagamento ICI, doveva essere inglobata nel fabbricato stesso.

I giudici di terzo grado hanno affermato che in questo modo, seguendo la tesi assunta dalla CTR, qualsiasi costruttore che voglia sfuggire al prelievo fiscale in attesa di edificare un'area, potrebbe recintare l'intera area assumendola a pertinenza di un fabbricato. I giudici della CTR hanno ritenuto sufficiente il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione della recinzione, benché il suolo contenuto all'interno della recinzione contenesse due aree inserite in due diversi piani di lottizzazione.

Com'è evidente la deduzione della CTR risulta essere errata.
Sul piano giuridico, infatti, si definiscono pertinenze (art. 817 del codice civile): "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa". In fatto che sia stata autorizzata la costruzione di una recinzione non prova nulla quanto ai rapporti tra fabbricato ed aree circostanti. Inoltre, il muro di cinta non è sintomatico del collegamento durevole richiesto dal codice civile, in quanto può essere abbattuto in qualsiasi momento.


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