LE SPECIFICHE TECNICHE DI UN APPALTO DEVONO CONSENTIRE LA LIBERA CONCORRENZA

Le specifiche tecniche di appalto devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorre...

04/06/2009
Le specifiche tecniche di appalto devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e, a meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le dette specifiche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata, né far riferimento a un'origine o produzione specifica che avrebbe come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti.
Lo ha affermato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture con il parere n. 57 del 23 aprile 2009, in risposta all'istanza proposta da un'impresa contro la revoca dell'aggiudicazione provvisoria disposta nei propri confronti all'esito di una procedura aperta.
In particolare, successivamente all'aggiudicazione provvisoria della procedura, cui avevano partecipato solo due imprese, e come espressamente indicato nel bando di gara al paragrafo "Aggiudicazione provvisoria/aggiudicazione definitiva", è stato richiesto al competente 3° Servizio del II Dipartimento di validare le offerte del 1° e del 2° classificato nella graduatoria di gara in ordine alla conformità tecnica dei prodotti offerti al capitolato d'appalto ed alla scheda tecnica. Dall'analisi condotta dal 3° Servizio del II Dipartimento è stata evidenziata una discrasia tra gli elementi richiesti dal capitolato speciale e quelli proposti dall'impresa aggiudicataria.

Come precisato dall'Autorità, attraverso la validazione del 3° Servizio del II Dipartimento è possibile per la ditta partecipante dimostrare, sia in via documentale, sia in contraddittorio, la conformità tecnica del proprio prodotto alle prescrizioni previste dal capitolato speciale, e non è compito dell'Autorità stabilire il merito del lavoro svolto dal 3° Servizio del II Dipartimento.

Per quanto concerne, invece, i contenuti del capitolato speciale, l'Autorità ha ricordato che l'eventuale indicazione di marchi o prodotti deve essere collegata a diciture quali "o equivalente" ovvero "tipo", significative della volontà dell'amministrazione di utilizzare il marchio o la denominazione del prodotto solo a titolo esemplificativo, per meglio individuare le caratteristiche del bene richiesto. Inoltre, la determinazione n. 2/2007 dell'Autorità stessa ha posto in luce come con l'articolo 68, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 sia chiaro l'intento del legislatore di preservare, per ogni tecnica di redazione dei capitolati e dei documenti di gara, la possibilità per il concorrente di proporre soluzioni diverse ed innovative, purché idonee a soddisfare gli obiettivi della stazione appaltante.
Ne discende che attraverso il concetto di equivalenza di cui al citato articolo 68, si concretizza l'apertura al mercato degli appalti nei confronti di quegli operatori economici che usano sistemi e prodotti analoghi a quelli individuati dalla stazione appaltante.

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