LEGGE REGIONALE SULL'AMBIENTE
La Regione Toscana in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ha pubblicato ...
La Regione Toscana in attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), ha pubblicato la Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20
"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".
I 29 articoli della Legge hanno come oggetto la tutela delle acque attraverso disposizioni relative:
Sovrintendono con specifiche mansioni previste dalla Legge i seguenti Enti territoriali:
- Comune;
- Provincia;
- AATO (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato);
- Gestori.
L'entrata in vigore della Legge abroga da subito alcune norme pregresse in materia, quali:
Infatti la Legge pur già strutturata come strumento operativo, demanda ulteriormente al futuro regolamento le modalità di dettaglio per i vari operatori e della relativa tempistica di attuazione.
Le fasi di attuazione sono comunque già normate in modo articolato con scadenze a 180, trecento, trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento, nonché cicli di 4 e 8 anni per la messa a regime di tutti i dispositivi tecnici ed organizzativi necessari per la tutela delle acque.
I 29 articoli della Legge hanno come oggetto la tutela delle acque attraverso disposizioni relative:
- alla attribuzione delle competenze ed alla definizione delle procedure autorizzative;
- alle varie tipologie delle acque (meteoriche, di lavaggio, di restituzione, di miniera, reflue, per uso utilizzazione agronomica);
- agli allacciamenti e agli scaricatori di piena nelle pubbliche fognature;
- al coordinamento degli strumenti di pianificazione;
- alla qualità ambientale ed ai limiti di emissione.
- delle acque meteoriche dilavanti (AMD), contaminate o non (AMDC/AMDNC) e di prima pioggia (AMDPP), in modo molto dettagliato;
- le acque reflue domestiche, industriali e urbane, classificando le prime quelle proveniente da "insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche" senza ulteriori indicazione di limiti di "abitante equivalente";
- degli ambiti, quali agglomerati, insediamenti, stabilimenti e aree pubbliche (strade, piazzali, ecc.);
- delle fognature (mista, pubblica e separata), dei componenti e degli impianti di depurazione.
Sovrintendono con specifiche mansioni previste dalla Legge i seguenti Enti territoriali:
- Comune;
- Provincia;
- AATO (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato);
- Gestori.
L'entrata in vigore della Legge abroga da subito alcune norme pregresse in materia, quali:
- la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature);
- la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88).
Infatti la Legge pur già strutturata come strumento operativo, demanda ulteriormente al futuro regolamento le modalità di dettaglio per i vari operatori e della relativa tempistica di attuazione.
Le fasi di attuazione sono comunque già normate in modo articolato con scadenze a 180, trecento, trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento, nonché cicli di 4 e 8 anni per la messa a regime di tutti i dispositivi tecnici ed organizzativi necessari per la tutela delle acque.
a cura di Davide Crovetti
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
Scarica la norma in formato .pdfIL NOTIZIOMETRO