LETTERA CIRCOLARE DI CHIARIMENTI
Il Ministero dell’Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha inviato, il 28 marzo scorso, ai direttori regio...
Il Ministero dell’Interno, dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha inviato, il
28 marzo scorso, ai direttori regionali e ai comandanti
provinciali dei vigili del fuoco, la lettera circolare prot. n.
P414/4122 sott. 55 in cui si forniscono chiarimenti e
precisazioni sulla corretta applicazione dei due Decreti del
Ministero dell’Interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007
pubblicati entrambi sul supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2007
Ricordiamo che i due decreti in argomento recanti rispettivamente “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione” e “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, constano di pochi articoli, si applicano ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d’incendio delle opere in cui sono inseriti e stabiliscono i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle attività per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
Nella lettera circolare in argomento viene precisato che il campo di applicazione del D.M. 9 marzo 2007 è limitato alle attività non assistite da specifica regola tecnica di prevenzione incendi e vengono riportati chiarimenti ed indirizzi applicativi anche in merito alla definizione ed al valore del carico d’incendio.
Per quanto attiene la problematica connessa al calcolo del carico di incendio in presenza di compartimenti che presentano in tutto o in parte elementi strutturali in legno, viene precisato che il contributo di tali elementi strutturali debba essere considerato secondo il seguente procedimento:
Ricordiamo che i due decreti in argomento recanti rispettivamente “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione” e “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, constano di pochi articoli, si applicano ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d’incendio delle opere in cui sono inseriti e stabiliscono i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle attività per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
Nella lettera circolare in argomento viene precisato che il campo di applicazione del D.M. 9 marzo 2007 è limitato alle attività non assistite da specifica regola tecnica di prevenzione incendi e vengono riportati chiarimenti ed indirizzi applicativi anche in merito alla definizione ed al valore del carico d’incendio.
Per quanto attiene la problematica connessa al calcolo del carico di incendio in presenza di compartimenti che presentano in tutto o in parte elementi strutturali in legno, viene precisato che il contributo di tali elementi strutturali debba essere considerato secondo il seguente procedimento:
- determinare la classe del compartimento prescindendo inizialmente dalla presenza degli elementi strutturali lignei;
- calcolare lo spessore di carbonizzazione degli elementi lignei corrispondente alla classe determinata adottando come valori di riferimento della velocità di carbonizzazione, quelli contenuti nella norma EN 1995-1-2 “Progettazione delle strutture di legno – Parte 1-2: regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio”;
- determinare definitivamente la classe del compartimento, tenendo anche conto del carico d’incendio specifico relativo alle parti di elementi lignei corrispondenti allo spessore di cui al punto precedente che hanno partecipato alla combustione.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Tag:
Link Correlati
DecretiIL NOTIZIOMETRO