LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA
Lo scorso 24 Marzo sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 70 le “ Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collabora...
Lo scorso 24 Marzo sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 le “ Linee di indirizzo in materia di affidamento di
incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e
continuative” con lo scopo di fornire delle apposite linee di
indirizzo alle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, ai
dirigenti che rivestono responsabilità in materia di affidamento di
incarichi di collaborazione, sia di tipo occasionale che coordinata
e continuativa, con l'obiettivo di informare l'attività
amministrativa ai principi di sana gestione, da perseguire anche
attraverso il corretto utilizzo di tali forme contrattuali.
La nuova normativa elenca i presupposti essenziali per il ricorso alle collaborazioni. In particolare, riprendendo, sostanzialmente, quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, viene specificato che:
Per quanto attiene i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie è necessario sottolineare che il legislatore, nell'ambito delle possibilità riconosciute alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di personale dotato di elevato contenuto professionale instaurando rapporti di lavoro di natura autonoma, ha operato una distinzione tra quelli relativi agli incarichi occasionali, individuandoli in incarichi di studio, ricerca e consulenza, e quelli attinenti alle collaborazioni coordinate e continuative.
Ciò ha determinato dei problemi applicativi delle diverse disposizioni, generando difficoltà sia in termini finanziari che dal punto di vista della configurazione giuridica della fattispecie. Tale approccio essenzialmente è finalizzato a porre specifici limiti all'utilizzo degli incarichi occasionali e di quelli in forma coordinata e continuativa. Secondo la normativa vigente sono da considerarsi incarichi di collaborazione tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, sia quelle di natura occasionale che coordinata e continuativa. Pertanto, soprattutto a seguito della modifica dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 operata dal decreto-legge n. 233 del 2006, come convertito, la legittimità dell'affidamento di tali incarichi è comunque determinata in base ai presupposti essenziali illustrati precedentemente.
La nuova normativa elenca i presupposti essenziali per il ricorso alle collaborazioni. In particolare, riprendendo, sostanzialmente, quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, viene specificato che:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Per quanto attiene i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie è necessario sottolineare che il legislatore, nell'ambito delle possibilità riconosciute alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di personale dotato di elevato contenuto professionale instaurando rapporti di lavoro di natura autonoma, ha operato una distinzione tra quelli relativi agli incarichi occasionali, individuandoli in incarichi di studio, ricerca e consulenza, e quelli attinenti alle collaborazioni coordinate e continuative.
Ciò ha determinato dei problemi applicativi delle diverse disposizioni, generando difficoltà sia in termini finanziari che dal punto di vista della configurazione giuridica della fattispecie. Tale approccio essenzialmente è finalizzato a porre specifici limiti all'utilizzo degli incarichi occasionali e di quelli in forma coordinata e continuativa. Secondo la normativa vigente sono da considerarsi incarichi di collaborazione tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, sia quelle di natura occasionale che coordinata e continuativa. Pertanto, soprattutto a seguito della modifica dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 operata dal decreto-legge n. 233 del 2006, come convertito, la legittimità dell'affidamento di tali incarichi è comunque determinata in base ai presupposti essenziali illustrati precedentemente.
A cura di Gianluca
Oreto
© Riproduzione riservata
Tag:
IL NOTIZIOMETRO