La Riforma Fornero del Lavoro è legge con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Dopo un tira e molla durato diversi mesi, la cosiddetta Riforma Fornero è legge. Sul Supplemento Ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio ...

04/07/2012
Dopo un tira e molla durato diversi mesi, la cosiddetta Riforma Fornero è legge. Sul Supplemento Ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012 è stata, infatti, pubblicata la Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che entrerà in vigore il prossimo 18 luglio.

Stretta sulle partite IVA
La Riforma Fornero inserisce al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'articolo 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo) che si propone di porre un freno al problema delle finte partite IVA. In particolare, le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini IVA sono considerate (salvo prova contraria) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
  • che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
  • che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
  • che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

La suddetta presunzione non si applica qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
  • sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
  • sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233;
  • sia svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.

L'art. 1 comma 27 della legge Fornero stabilisce però che :
"La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sè a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII".

© Riproduzione riservata

Link Correlati

Legge