La Rubrica di Lino Bellagamba: Nolo a caldo e responsabilità solidale nel D.L. 223/2006

Con comunicazione prot. 37/0001572 del 27 gennaio 2012, a seguito di interpello, il Ministero del Lavoro si occupa della "corretta interpretazione dell'art. ...

07/02/2012
Con comunicazione prot. 37/0001572 del 27 gennaio 2012, a seguito di interpello, il Ministero del Lavoro si occupa della "corretta interpretazione dell'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006), concernente la responsabilità solidale dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori". La questione è di chiarire se "il regime di solidarietà (...) possa trovare applicazione anche con riferimento alle tipologie contrattuali del nolo a caldo eccedenti il 2% dell'importo complessivo delle prestazioni affidate, con conseguente responsabilità per l'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi a carico del committente - noleggiatore".

Si distinguono le "due tipologie del "nolo a freddo" e del "nolo a caldo". La prima fattispecie contempla quale oggetto del contratto esclusivamente la locazione del macchinario; la seconda figura risulta, invece, caratterizzata dallo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di un dipendente del locatore, addetto all'utilizzo del macchinario".

"La distinzione (...) trova conferma nelle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, concernenti la disciplina regolatoria in materia di contratti pubblici. L'art. 118 del D.Lgs. citato (...) prevede altresì, al comma 11, in relazione alle altre categorie di subcontratti - aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e noli a caldo - l'applicazione della medesima disciplina autorizzatoria del subappalto se ricorrano determinati presupposti, ossia il contratto sia di importo superiore al 2% del valore delle prestazioni affidate o a 100.000 euro e l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare".

Ed ecco la tesi non condivisibile: "la disciplina in materia di responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell'appalto e non a quella del nolo a caldo".
Pur affermando la suddetta tesi, la comunicazione ministeriale - con evidente contraddizione, ovvero con notevole incertezza interpretativa - richiama "un importante indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di una estensione quanto più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una maggior tutela per i lavoratori interessati. Più in particolare si ricordano le argomentazioni sostenute dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6208/2008 che non ha escluso la possibilità di applicare la solidarietà nei rapporti tra un consorzio e imprese consorziate assegnatarie dei lavori sia pur in assenza di un vero e proprio contratto di subappalto. Nello specifico la Suprema Corte, nel richiamare l'art. 141, comma 4, D.P.R. n. 554/1999, in virtù del quale l'affidamento dei lavori da parte del consorzio alle proprie consorziate non costituisce subappalto, ha affermato che l'intenzione del Legislatore, secondo un'interpretazione in chiave sistematica, non è stata quella di escludere le speciali e necessarie tutele previste a favore dei lavoratori contemplate dalla disciplina civilistica dell'appalto ovvero del subappalto (cfr. art. 1676 c.c.). Da ciò sembrerebbe evincersi che, in tali ipotesi, sia comunque possibile applicare garanzie di carattere sostanziale a tutela della persona che lavora, prevalendo queste ultime sui profili afferenti alla qualificazione giuridica di tipo formale in merito alla natura del negozio di affidamento dei lavori. Sullo stesso tenore si segnala anche una successiva sentenza di merito secondo cui "la fattispecie del nolo a caldo e dell'appalto dei servizi possono essere assimilate, sussistendo la stessa ratio di tutela del lavoratore dipendente dell'impresa effettivamente operante" (Trib. Bologna, 22 novembre 2009)".

In realtà, prima ancora di richiamarsi la giurisprudenza citata, va affermato senza alcuna incertezza che il problema proprio non sussiste.
Così prevede il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, art. 35, comma 28: "L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore".

Il problema potrebbe essere semmai quello di estendere il disposto normativo ai "sub-contratti" che non sono subappalti (quelli di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 118, comma 11, ultimo periodo), dandosi una valenza a-tecnica alla nozione di "subappaltatore" contenuta nel D.L. 223/2006. Ma, su questo, teniamo fermo che la portata estensiva dell'applicazione della norma non appare affermabile.
Per converso, la nozione tecnico-giuridica di "subappalto" di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 118, comma 11, non lascia nessun dubbio sulla dovuta sussumibilità di che esegue "noli a caldo" nella fattispecie soggettiva del "subappaltatore" di cui al comma 28 dell'art. 35 del D.L. 223/2006.

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