La rubrica di Lino Bellagamba: Contratto di tesoreria e contribuzione all'Autorità di Vigilanza

Questa la tesi dell'Autorità sul caso specifico del contratto di tesoreria: "non può essere motivo di esenzione dal versamento del contributo ai fini della...

16/02/2012
Questa la tesi dell'Autorità sul caso specifico del contratto di tesoreria: "non può essere motivo di esenzione dal versamento del contributo ai fini della partecipazione alla gara il fatto che il valore dell'appalto non sia determinato dalla lex specialis, dal momento che le Risposte ai quesiti sui contributi in sede di gara (consultabili sul sito internet dell'Autorità) disciplinano espressamente tale fattispecie, disponendo che qualora l'importo a base di gara non sia previsto, la determinazione del contributo da versare avviene considerando l'importo massimo previsto dalla deliberazione del 24 gennaio 2008 (cfr. FAQ n. 29), stabilendo in tal modo che nessun tipo di esenzione contributiva sussista in casi simili in capo alla Stazione Appaltante e all'operatore economico" (parere 10 settembre 2009, n. 92).

In linea con l'Autorità di Vigilanza è Cons. Stato, V, 8 settembre 2010, n. 6515, il quale sostiene che "l'obbligo del versamento generalizzato si fonda" sull'"articolo 1 c. 67 della legge n. 266 del 2005 e che è stato regolato con deliberazione (...) che assoggetta a pagamento tutti gli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente"; "ciò implica il superamento di ogni distinzione tra i vari tipi di affidamento previsti dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in tutti i casi nei quali sia prevista una procedura comparativa o comunque selettiva)".
In sostanza, non solo la contribuzione è dovuta dall'operatore economico, ma, poiché spetta all'Autorità di regolare la materia, appare confermato per implicito il menzionato parere.

Diverso il ragionamento di Cons. Stato, V, 8 ottobre 2011, n. 5497: "essendo il servizio di tesoreria un servizio gratuito, non era dovuto il pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. L'amministrazione proprio in considerazione della gratuità del servizio non ha indicato alcun codice identificativo di gara (CIG) che è condizione necessaria per il versamento".

"Il servizio di tesoreria è in via generale un servizio gratuito, connotato da una globale vantaggiosità patrimoniale del servizio per l'aggiudicatario, che tuttavia non entra nella causa del contratto, restando confinata nei motivi individuali del negozio. Nel caso di specie, poi, né il bando di gara, né la lettera di invito, in linea con la natura del servizio, prevedevano un qualsivoglia tipo di corrispettivo. Il capitolato speciale d'appalto, all'art. 6, definiva, infatti, il servizio gratuito salvo: rimborsi delle spese sostenute per stampati quando non siano stati forniti dall'ente, delle spese postali, dei bolli e di qualsiasi altra spesa erogata durante la gestione per l'espletamento del servizio nell'anno, escluse le eventuali spese per le riscossioni di mandati a favore dell'ente presso la Sezione di Tesoreria provinciale del Tesoro (art. 6, punto 2, lett. a e b); il pagamento di diritti, interessi e commissioni per tutte quelle prestazioni non previste dalla convenzione (art. 6, punto 2, lett. c). Le suindicate previsioni, cioè il riferimento al pagamento di diritti, interessi e commissioni per tutte quelle prestazioni non previste dalla convenzione hanno convinto il TAR che il contratto fosse connotato da elementi che lo configuravano, come contratto a titolo oneroso. Il TAR, invero, non ha considerato, che il rimborso e il pagamento di diritti, interessi e commissioni per tutte le prestazioni non previste dalla convenzione non costituiscono corrispettivo del servizio di tesoreria, non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico tra detti oneri e il servizio di tesoreria. Queste spese attengono a rapporti estranei alla convenzione e quindi non partecipano del contenuto pattizio della convenzione stessa".

L'ultima pronuncia, parlando di "globale vantaggiosità patrimoniale del servizio per l'aggiudicatario", offre probabilmente la chiave di soluzione del problema.
Occorre far riferimento al valore intrinseco del contratto di tesoreria.

Questo dovrebbe essere individuato nella stima (con valutazione di discrezionalità tecnica) del valore economico che per un istituto bancario ha la gestione di un contratto di tal genere, in un contesto ben preciso di mercato.

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