La rubrica di Lino Bellagamba: Tassatività delle cause di esclusione
Non appare condivisibile la tesi di T.A.R. Valle d'Aosta, 15 marzo 2012, n. 38, secondo cui «la mancata sottoscrizione, da parte della impresa (...) del mo...
Non appare condivisibile la tesi di T.A.R. Valle d'Aosta, 15 marzo
2012, n. 38, secondo cui «la mancata
sottoscrizione, da parte della impresa (...)
del modello "domanda di partecipazione e dichiarazioni
generali del concorrente", in violazione della
clausola (...) del disciplinare di gara, non determinando
incertezza - men che meno assoluta - sul contenuto o sulla
provenienza dell'offerta, non poteva
condurre - ex art. 46 comma 1-bis D. Lgs. 12.4.2006,
n. 163 - all'esclusione dalla gara,
sicché legittimamente la commissione di gara ha disposto la
riammissione della concorrente. Ed é appena il caso di osservare
che nessun rilievo assume, ai fini dell'esclusione dell'offerta, la
circostanza che alcune specifiche dichiarazioni (relative: alla
presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali;
all'accettazione della disciplina di gara; alla dichiarazione sul
subappalto; alla elezione di domicilio ai fini della gara) fossero
contenute soltanto nel modulo "domanda di partecipazione e
dichiarazioni generali del concorrente", sottoscritto dalla sola
mandataria. Tali differenze - anche a prescindere dalla loro
intrinseca irrilevanza - non determinano infatti alcuna delle
tassative cause di esclusione di cui all'art. 46 comma 1-bis D.
Lgs. n. 163/2006, sicché le relative prescrizioni della lex
specialis, ove diversamente interpretate, sarebbero comunque da
ritenersi nulle».
Al contrario, si ravvisa la sussistenza sia del «difetto di sottoscrizione», sia del «difetto (...) di altri elementi essenziali» (D.Lgs. 163/2006, art. 46, comma 1-bis).
Questi ultimi sono quelli di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 74 («Forma e contenuto delle offerte») del codice per «elementi essenziali» dell'offerta.
«2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
- omissis -
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta».
Di contenuto analogo è l'art. 73, commi 2 e 3, riferito al «contenuto delle domande di partecipazione».
Al contrario, si ravvisa la sussistenza sia del «difetto di sottoscrizione», sia del «difetto (...) di altri elementi essenziali» (D.Lgs. 163/2006, art. 46, comma 1-bis).
Questi ultimi sono quelli di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 74 («Forma e contenuto delle offerte») del codice per «elementi essenziali» dell'offerta.
«2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
- omissis -
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta».
Di contenuto analogo è l'art. 73, commi 2 e 3, riferito al «contenuto delle domande di partecipazione».
A cura di Lino
Bellagamba - http://www.linobellagamba.it
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