La validità dei titoli edilizi, paesaggistici ed ambientali: il punto dello stato dell’arte e la proposta
Il punto sulla proroga della validità temporale dei titoli edilizi alla luce della pandemia in corso
Nel perdurare di una crisi economica che si protrae ormai da parecchi anni, esasperata in quest’ultimo anno dalla pandemia del Covid-19, si vuole fare il punto sugli interventi legislativi, sia regionali che nazionali (se ed in quanto applicabili), che hanno previsto la possibilità di prorogare la validità temporale dei titoli edilizi.
Le proroghe con il Decreto del fare
Già con il D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 della Legge n. 98 del 9 agosto 2013, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", c.d. "decreto del fare", venivano stabilite delle semplificazioni in materia edilizia ed in particolare il comma 3 dell'art. 30 "Semplificazioni in materia edilizia" recitava “Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati, o comunque formatisi antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi medesimi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con i nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Titoli edilizi: la situazione siciliana
Tale disposizione, nell’ordinamento siciliano è stata integralmente recepita con l’art. 2 comma 1, 2 e 3 della L.R. 26 giugno 2014 n. 14. Bisogna ricordare infatti, che a quella data, in Sicilia, non era ancora stato recepito il testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001), che avverrà solo con la L.R. n. 16 del 10/08/2016.
Con tale misura straordinaria la L.R. n. 14/2014 ha previsto, in analogia alla norma nazionale del cd decreto del fare, una proroga di due anni dei termini di inizio e fine lavori dei titoli edilizi (concessioni ed autorizzazioni edilizie, DIA e SCIA). Si trattava di una norma non a regime che presupponeva, per la sua applicazione le seguenti condizioni:
- Una istanza di parte (comunicazione dell’interessato);
- Il titolo edilizio doveva essere stato rilasciato o si era dovuto formare (per silenzio assenso ai sensi dell’ex art. 2 della L.R. 17/94) prima dell’entrata in vigore della L.R. 14/2014 (ovvero prima del 12/07/2014);
- I termini di inizio e fine lavori non dovevano essere già decorsi al momento della comunicazione;
- Il titolo abilitativo non dovevano essere in contrasto al momento della comunicazione dell’interessato con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
Lo stesso articolo 2 al comma 2 prevedeva anche la proroga di 3 anni del termine di validità delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge regionale (12/07/2014).
Con l’entrata in vigore della L.R. n. 16 del 10/08/2016 viene introdotto il Permesso di Costruire (che sostituisce la Concessione Edilizia) e vengono stabiliti con l’art. 6 della stessa legge regionale (che recepisce con modifiche l’art. 15 del DPR 380/2001) i termini di validità dello stesso. In tale articolo al comma 2 è previsto, a regime, che i termini di un anno per iniziare i lavori dal rilascio del titolo abilitativo e di tre anni per essere ultimati dall’inizio dei lavori sono prorogati di due anni, rispettivamente di inizio e ultimazione, previa comunicazione motivata da notificarsi prima della scadenza dei termini e con la condizione che i lavori da eseguirsi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici, approvati o adottati, salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori. Tale proroga si applica ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, anche alle DIA ed alle SCIA.
Con l’art. 49 comma 2 della L.R. n. 16 del 11/08/2017 e s.m.i. è stata prevista una proroga automatica (senza istanza di parte) fino al 31/12/2020 (termine originario era il 31/12/2017 successivamente modificato dall’art. 33, comma 1, L.R. n. 8 del 8 maggio 2018, dall’art. 2, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018 n. 28 e dall’art. 5, comma 1, L.R. 14 dicembre 2019, n. 25.) dei permessi di costruire (Concessioni Edilizie) rilasciati prima della pubblicazione della L.R. 16/2016, per i quali era stato già comunicato l’inizio dei lavori.
Con l’art. 86 (proroga termini di inizio e ultimazione lavori) la L.R. n. 8 del 08/05/2018 interviene nuovamente sui termini già prorogati dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 2 della L.R. 14/2014, prevedendo che con istanza di parte tali termini sono ulteriormente prorogati di due anni dalla data di entrata in vigore della Legge regionale (ovvero dal 11/05/2018).
Testo Unico Edilizia ed emergenza Coronavirus
Alle norme regionali si sommano le norme nazionali in parte legate all’emergenza Coronavirus.
In particolare il comma 4 dell’art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 11 settembre2020, n. 120, prevede che su comunicazione dell’interessato sono prorogati rispettivamente di un anno il termine di inizio dei lavori e di tre anni il termine di ultimazione dei lavori, dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31/12/2020, a condizione che i predetti termini (inizio e fine lavori) non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La proroga si applica anche se si è usufruito di una proroga ai sensi dell’art. 15 comma 2 del DPR 380/2001 (in Sicilia leggasi art. 6 comma 2 L.R. 16/2016). La proroga si applica anche alle SCIA presentate entro il 31/12/2020 (ricordiamo che in Sicilia sopravvive anche la DIA).
Il comma 4-bis dello stesso D.L. 76/2020, riguarda la proroga di 3 anni dei termini di validità e dei termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/42 e degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi formatisi al 31/12/2020.
Inoltre il successivo D.L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 27 novembre 2020, n. 159, al comma 3 bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza), inserito dalla legge di conversione, ha introdotto le seguenti modifiche:
- al comma 2 dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/04/2020, che recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;”
- ed aggiunge dopo il comma il comma 2 quinquies, sempre dell’art. 103, il comma sexies: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.
E’ utile ricordare che il D.L. 18/2020 al comma 2bis sempre dell’art. 103, introdotto dalla legge di conversione, prevedeva che Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni.
Quanto sopra rappresenta una sintesi dello stato dell’arte, ad oggi, riguardo le proroghe succedutesi per i titoli abilitativi edilizi.
Si propone (ravvedendone la necessità), anche al fine di rendere omogenea l’applicazione della norma nazionale con quella regionale, prima della fine del 2020, un intervento del legislatore regionale con una norma specifica che preveda, visto anche il perdurare della pandemia da Coronavirus e della conseguente grave crisi economica, che tutte le autorizzazioni e titoli abilitativi edilizi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 6 della L.R. n. 16 del 10/08/2016, che recepisce con modifiche l’art. 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, compreso le segnalazioni certificate di inizio attività, le Denunce di Inizio attività, le segnalazioni certificate di agibilità, nonché le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate, e tutti i pareri endoprocedimentali afferenti il titolo abilitativo siano prorogati di ulteriori 2 anni dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
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A cura di ing. Nunzio Santoro
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