Lavoro sommerso e irregolare: misure di contrasto più aspre con il DL Destinazione Italia

Nuove misure per contrastare il lavoro sommerso e irregolare. A prevederle è il Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante "Interventi urgenti di avvio d...

08/01/2014
Nuove misure per contrastare il lavoro sommerso e irregolare. A prevederle è il Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" (c.d. Destinazione Italia) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre scorso.

L'art. 14 del Decreto Destinazione Italia, già in vigore fino alla sua conversione in Legge che, però, non dovrebbe apportare modifiche rilevanti (ricordiamo la ormai prassi italiana di far convertire i decreti legge ricorrendo alla fiducia del Parlamento senza emendamenti), al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro introduce le seguenti disposizioni:
  • l'aumento del 30% per le sanzioni previste in caso di impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie (prima era prevista una sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - articolo 3 decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73). In questo caso non è più prevista la procedura di diffida prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
  • l'aumento del 30% per le sanzioni previste in caso di sospensione per lavoro irregolare e di gravi e reiterate violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (prima era prevista una sanzione aggiuntiva i 1.500 euro nell'ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e 2.500 euro nell'ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
  • gli importi delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme sulla durata massima dell'orario di lavoro, sui riposi settimanali e sulle ferie annuali sono decuplicati (prima erano previste sanzioni da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisca la violazione);
  • gli importi delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni sul riposo giornaliero sono decuplicati (prima erano previste sanzioni da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore).

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