Legge di Bilancio 2018: l'Equo compenso per gli avvocati è realtà
Mentre c'è chi rincorre il sogno chiamato "equo compenso" attraverso disegni di legge ad hoc che hanno la rapidità di un vecchio bradipo obeso e spesso danno...
Mentre c'è chi rincorre il sogno chiamato "equo compenso" attraverso disegni di legge ad hoc che hanno la rapidità di un vecchio bradipo obeso e spesso danno l'idea di essere solo degli "zuccherini da dare in pasto alle masse" nei momenti più opportuni, c'è chi organizza meglio la propria pressione all'interno del Parlamento e ottiene risultati concreti nell'immediato.
È il caso degli avvocati che, senza manifestazioni altisonanti o dichiarazioni shock, sono riusciti a far entrare l'equo compenso all'interno dell'ultima bozza del Ddl Bilancio 2018 che ha cominciato il suo iter in Commissione Bilancio del Senato, a dimostrazione che non servono particolari sovrastrutture o Organismi apicali a supporto dei Consigli Nazionali per ottenere risultati per la propria categoria.
La rubrica dell'art. 99 dell'ultima bozza del Ddl Bilancio 2018 non lascia alcun dubbio: "Equo compenso". Peccato riguardi, però, solo quello degli avvocati, dimostrando ancora una volta quanto la politica italiana sia distante dal Paese, tanto da de-parificare l'importanza di ciascuna categoria professionale nella società, proteggendone una e abbandonando le altre in balia di un mercato selvaggio e privo di regole.
Nel dettaglio, l'articolo inserito nella prossima legge di Bilancio ha lo scopo di tutelare l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
Il comma 2 dell'art. 99 definisce "equo compenso" quello "proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".
Vengono definite anche le "clausole vessatorie" ovvero quelle che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa, le clausole che consistono:
- nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito;
- nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
- nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
- nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.
A questo punto si attendono le mosse delle professioni tecniche, attualmente in attesa del DDL Sacconi su cui la Rete delle Professioni Tecniche ha inviato diverse osservazioni (leggi articolo). Riuscirà la Legge a vedere la luce entro questa legislatura (ormai agli sgoccioli) o ne dovremo attendere una nuova?Ma soprattutto, non sarebbe stato meglio agire collegialmente proprio sulla legge di Bilancio (che ormai è diventata un potpourri di contenuti eterogenei)?Un famoso proverbio recita "mentre il dottore studia, il paziente muore", sarà il caso delle professioni tecniche?
Ai posteri la risposta, nel frattempo #unpensieropositivo
A cura di Ing. Gianluca Oreto
Documenti Allegati
Ddl Bilancio - Bozza 30/10/2017IL NOTIZIOMETRO