Legge di Bilancio 2019 e Appalti pubblici: affidamento diretto per lavori fino a 150 mila euro
Lavori pubblici a briglie sciolte per importi inferiori a 150 mila euro e fino al 31 dicembre 2019. Lo ha previsto la Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilanc...
Lavori pubblici a briglie sciolte per importi inferiori a 150 mila euro e fino al 31 dicembre 2019. Lo ha previsto la Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) che, nelle more di una complessiva revisione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti), ha previsto una deroga a tempo alle normali procedure di affidamento per i lavori.
Mentre resta tutto inalterato per servizi e forniture, la nuova Legge di Bilancio, senza alcuna modifica al Codice dei contratti, prevede una deroga dall'1 gennaio al 31 dicembre 2019 alle procedure di affidamento di cui all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in modo da lasciare libere le stazioni appaltanti di affidare lavori di importo compreso tra 40.000 euro e 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici.
Entrando nel dettaglio, la Legge di Bilancio prevede anche la modifica delle procedure di affidamento (sempre per l'anno 2019) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro che potranno essere affidati mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti.
In definitiva, sino al 31 dicembre 2019 sarà possibile procedere all'affidamento di lavori sottosoglia:
- per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti);
- per importi da 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019);
- per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019);
- per importi pari o superiori a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici ove esistenti, (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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