Legge di bilancio 2017: Pubblicato il testo sulla Gazzetta ufficiale
Sul supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di...
Sul supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019". Nell’articolo 1, composto da 638 commi, le misure fiscali della legge di bilancio 2017. Da segnalare, tra l’altro: il debutto dell’imposta sul reddito d’impresa; la conferma, con qualche novità, dei maxi ammortamenti; il passaggio al criterio di cassa per le imprese minori. Ecco le novità dalla A alla Z.
Acquisto mobili e grandi elettrodomestici (comma 2) - È confermato per il 2017 anche il “bonus arredi”, cioè la detrazione del 50%, fruibile in dieci quote annuali di pari importo, delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (per i forni, è sufficiente la A), destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio; i lavori, però, devono essere iniziati non prima dell’1 gennaio 2016. Il limite di spesa agevolabile è fissato in 10mila euro, considerato, per gli interventi effettuati nel 2016 o per quelli iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è fruito della detrazione.
Associazioni sportive dilettantistiche (comma 50) - È elevato da 250mila a 400mila euro il limite massimo degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche necessario ad accedere alle agevolazioni fiscali loro riservate.
Attività di ricerca e sviluppo (comma 15) - È
modificata la disciplina del credito d’imposta in favore delle
imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e
sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013), prevedendone innanzitutto la
proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020. A partire dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016: il
bonus passa dal 25 al 50% delle spese sostenute in eccedenza
rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo
realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso
al 31 dicembre 2015; l’importo massimo annuo attribuibile a ciascun
beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro; le spese relative
al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo sono
agevolabili, anche i lavoratori non sono “altamente qualificati”.
Oltre che alle imprese residenti, il beneficio spetta ora anche
alle stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non
residenti nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o
localizzate in altri Stati membri dell’Ue, negli Stati aderenti
all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati white
list, con i quali è possibile lo scambio di informazioni ai
sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Il
credito d’imposta può essere sfruttato solo in compensazione a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi
per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
Attrazione degli investimenti - Adottate una serie
di misure per attrarre investimenti esteri in Italia:
- è introdotta una specifica disciplina per facilitare l’ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme di favore
- è stabilizzata la disposizione volta a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero, che riduce, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini Irpef e Irap
- è esteso ai lavoratori autonomi e ampliato nella misura l’abbattimento della base imponibile Irpef, attualmente spettante ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia
- è introdotta un’imposta sostitutiva forfettaria, opzionale, sui redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Blocco imposte locali - Viene confermato per il 2017 lo stop all’aumento dei tributi e delle addizionali comunali e regionali, già in vigore nel 2016. Sarà comunque applicabile la maggiorazione della Tasi già disposta per l’anno in corso.
Canoni di noleggio a lungo termine - È innalzato da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro il limite annuo alla deducibilità dei costi di locazione e di noleggio per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
Canone TV (comma 40) - Scende da 100 a 90 euro la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato dovuto per l’anno 2017.
Cessione di beni ai soci ed estromissione dei beni
dall’impresa individuale (comma 565) -
Viene ampliato fino al 30 settembre 2017 l’ambito temporale delle
disposizioni per la fruizione dell’assegnazione o cessione
agevolata di alcuni tipi di beni ai soci; i versamenti della
relativa imposta sostitutiva andranno effettuati entro il 30
novembre 2017 e il 16 giugno 2018.
Ancora una chance anche per l’estromissione agevolata dei beni dal
patrimonio dell’imprenditore individuale: si tratta dei beni
posseduti al 31 ottobre 2016, da estromettere tra il 1° gennaio al
31 maggio 2017. Per pagare l’imposta sostitutiva, valgono le stesse
scadenze viste per la cessione di beni ai soci.
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (comma 44) - È sancita l’esenzione Irpef, per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Deduzione maggiorata di ammortamenti (commi 9-11) - L’agevolazione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, consistente in una maggiorazione del 40% delle relative quote di ammortamento, è prorogata fino al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 giugno 2018, se entro la prima data l’ordine è stato accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione. Non rientrano più nella disciplina di favore i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, a meno che non siano strumentali all’attività di impresa. Introdotta, poi, una maggiorazione del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico (sono elencati nell’allegato A della legge di bilancio), in riferimento ai quali viene anche riconosciuta la possibilità di fruire della maggiorazione ordinaria del 40% per gli investimenti in beni immateriali strumentali (si tratta dei software funzionali a quei processi tecnologici e inclusi nell’allegato B della legge).
Eliminazione aumenti accise e Iva - Sono rinviati al 2018 gli aumenti Iva introdotti dalla legge di stabilità 2015 e soppressi gli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 (clausole di salvaguardia).
Erogazioni liberali agli Istituti tecnici superiori - È introdotta la detraibilità dall’Irpef nella misura del 19% ovvero la deducibilità nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70mila euro annui delle erogazioni liberali effettuate a favore degli Istituti tecnici superiori di cui al Dpcm 25 gennaio 2008.
Finanza etica e sostenibile (comma 51) - Per gli operatori di finanza etica e sostenibile, viene sancita l’esenzione dalle imposte sui redditi del 75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
Gruppo Iva - A partire dal 1° gennaio 2018, è prevista la possibilità di considerare come unico soggetto passivo Iva l’insieme di più soggetti (persone fisiche o giuridiche) stabiliti in Italia, esercenti imprese, arti o professioni, giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolati fra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi.
Imposta sul reddito d’impresa - Introdotta, per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria, l’imposta sul reddito d’impresa (Iri). Tali soggetti, previa opzione, potranno non far concorrere al reddito complessivo Irpef il reddito d’impresa, assoggettandolo invece alla medesima aliquota (24%) prevista ai fini Ires; invece, le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) preleva dall’impresa vengono tassate con le aliquote Irpef progressive.
Investimenti a lungo termine - Per incentivare determinate categorie di investimenti, introdotto un regime di esenzione per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria (esclusi quelli connessi alle negoziazione o alla detenzione di partecipazioni qualificate) derivanti da investimenti a lungo termine (almeno cinque anni) effettuati da risparmiatori fiscalmente residenti in Italia, da enti di previdenza obbligatoria (casse previdenziali private) e forme di previdenza complementare.
No tax area
pensionati - Uniformata la disciplina delle
detrazioni Irpef spettanti ai titolari di redditi da pensione: a
quelli con meno di 75 anni è riconosciuta la stessa misura già
attribuita ai pensionati con almeno 75 anni di età.
Norme antielusive e di contrasto all’evasione
(commi 545-546) - Rafforzata la tracciabilità dei
prodotti sottoposti ad accisa, per contrastare l’evasione in questo
settore. Introdotti requisiti più stringenti per la gestione dei
depositi fiscali. In previsione dell’istituzione di una lotteria
nazionale collegata agli scontrini o ricevute rilasciati,
l’esercente deve inserire nel documento fiscale, a richiesta del
cliente, il codice fiscale di quest’ultimo. Probabilità di vincita
più alte per le transazioni effettuate attraverso carta di debito e
di credito. Avvio sperimentale della lotteria a partire dal 1°
marzo 2017. Per contrastare la vendita di biglietti per spettacoli
acquistati in maniera massiva e poi rivenduti a pressi superiori,
introdotte pesanti sanzioni per la vendita effettuata da soggetti
diversi dagli organizzatori e dai titolari di biglietterie
autorizzate.
Percentuali di compensazione Iva - Anche nel
2017 le percentuali di compensazione Iva applicabili agli animali
vivi della specie bovina e suina potranno essere innalzate (come
già avvenuto nel 2016) in misura non superiore, rispettivamente, al
7,7% e all’8%. Vi provvederà, in concreto, un decreto
interministeriale, da adottare entro il 31 gennaio 2017.
Premi di produttività (comma 160) - Ampliata e
potenziata la tassazione agevolata degli emolumenti dei lavoratori
dipendenti privati legati a incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza e innovazione, e delle somme
erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Sale
da 2mila a 3mila euro (ovvero a 4mila euro in caso di
coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del
lavoro) l’ammontare dei premi di risultato soggetti all’imposta
sostitutiva del 10%, mentre passa da 50mila a 80mila la soglia
massima di reddito da lavoro dipendente di cui devono essere
titolari i soggetti beneficiari nell’anno precedente.
In secondo luogo, il comma 160 reca norme su alcuni valori, somme o
servizi, percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in
sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto
regime tributario agevolato - cosiddetto welfare aziendale -.
Sempre in tema di welfare aziendale, i commi 161 e 162 concernono
l'esclusione di alcune fattispecie dalla base imponibile IRPEF del
lavoratore dipendente.
Proprietà contadina - Ritorna il trattamento di favore (imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dall’imposta catastale) per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all’arrotondamento della proprietà contadina.
Regime di cassa (comma 17) - Cambiano le modalità di determinazione del reddito e del valore della produzione netta per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata: dal criterio di competenza si passa al criterio di cassa. L’imponibile, dunque, è rappresentato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo nell’esercizio dell’attività di impresa. Entrano nel conteggio anche i ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir, ossia il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore. Continuano a essere calcolati in aumento i proventi immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive, in diminuzione le minusvalenze e le sopravvenienze passive; diventano irrilevanti esistenze e rimanenze. Durante il passaggio parlamentare, è stato specificato che continuano ad applicarsi le ordinarie regole per la determinazione del costo e del valore normale dei beni (articolo 110, commi 1 e 2, Tuir).
Riqualificazione energetica (comma 2) - La
detrazione delle spese relative a interventi di riqualificazione
energetica degli edifici è confermata, nella misura maggiorata del
65%, anche per tutto il 2017. La proroga arriva, invece, fino al 31
dicembre 2021 per i lavori relativi a parti comuni condominiali o
che interessano tutte le unità immobiliari del condominio. Inoltre,
il beneficio per gli interventi condominiali è del 70%, se
interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda, ovvero del 75%, se sono
finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o
estiva. In queste due ultime ipotesi (sfruttabili anche dagli
istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per
interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti a
edilizia residenziale pubblica), in alternativa alla fruizione
della detrazione, è possibile scegliere di cedere il corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri
soggetti privati. L’importo massimo agevolabile è fissato in 40mila
euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio.
Riqualificazione strutture ricettive (comma 4) - È
prorogato (agli anni 2017 e 2018), potenziato (nella misura del
65%) ed esteso (agli esercenti attività agrituristica) il credito
d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive
turistico alberghiere. Il bonus spetta a condizione che gli
interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia,
riqualificazione energetica o antisismica, acquisto mobili;
ripartito in due quote annuali di pari importo, va utilizzato a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono
realizzati gli interventi.
Ristrutturazione edilizia e misure antisismiche
(comma 2) - Anche il “bonus ristrutturazioni” è prorogato fino al
31 dicembre 2017 nella misura potenziata ora in vigore: la
detrazione è del 50% su un importo massimo di 96mila euro per unità
immobiliare.
Per quanto riguarda invece gli interventi antisismici su edifici
(adibiti ad abitazioni e attività produttive), le relative spese
sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (incluse quelle
per la classificazione e la verifica sismica degli immobili), fino
a un importo massimo di 96mila euro per unità immobiliare per
ciascun anno (se gli interventi consistono nella mera prosecuzione
di interventi iniziati in anni precedenti, si deve tener conto
delle spese sostenute in quegli anni per le quali si è già fruito
della detrazione), saranno detraibili nella misura del 50%; il
bonus andrà ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
L’agevolazione, oltre che per gli immobili ubicati nelle zone 1 e 2
(zone sismiche ad alta pericolosità), spetta anche per quelli
situati nella zona 3 (in cui possono verificarsi forti, ma rari,
terremoti). Inoltre: se le misure antisismiche adottate riducono il
pericolo sismico in modo tale da comportare il passaggio a una
classe di rischio inferiore, la detrazione è elevata al 70% (ovvero
al 75%, in caso di interventi su parti comuni di edifici
condominiali); se si scalano due classi di rischio, il bonus è
dell’80% (ovvero dell’85%, per gli interventi condominiali). Per
gli interventi sulle parti comuni, la spesa massima agevolabile è
pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari dell’edificio. Come già visto per il “bonus
energetico”, i beneficiari, anziché fruire della detrazione,
possono optare per la cessione del corrispondente credito a chi ha
effettuato l’intervento o ad altri soggetti privati.
Ritenute effettuate dai condomìni (comma 36) -
Modificata la norma che disciplina la ritenuta del 4% sui
corrispettivi pagati dai condomìni per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di
impresa o di attività commerciali non abituali. Viene ora
specificato che il versamento va effettuato solo al raggiungimento
della soglia minima di 500 euro; in ogni caso, qualora tale importo
non venga raggiunto, il versamento deve essere eseguito entro il 30
giugno e il 20 dicembre.
Rivalutazione di terreni, partecipazioni e beni d’impresa (commi 556-567) - Riaperti i termini per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate posseduti (al 1° gennaio 2017) dalle persone fisiche. Entro il 30 giugno 2017 andrà redatta e giurata la perizia di stima; lo stesso giorno rappresenta anche il termine per versare l’imposta sostitutiva dell’8% (ovvero la prima rata, se si sceglie la ripartizione in tre quote). Nuova opportunità di rivalutazione anche per i beni d’impresa, esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa. Devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 ed essere ancora presenti nel bilancio successivo. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni. Si può anche affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante un’imposta sostitutiva del 10 per cento.
Servizi di trasporto urbano (comma 33) - Introdotta l’applicazione dell’Iva con aliquota del 5% sui servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare, precedentemente esenti dall’imposta.
Società di gestione dei fondi comuni
d’investimento (comma 49) - Le società di gestione dei
fondi comuni d’investimento escono fuori dall’elenco dei soggetti
cui si applica l’addizionale Ires del 3,5% introdotta dalla
Stabilità 2016 nei confronti degli enti creditizi e finanziari. Per
le stesse società viene ripristinata la deducibilità, ai fini Ires,
nella misura del 96% del loro ammontare, degli interessi passivi
sostenuti.
Solidarietà sociale (commi 59-64) - Sono
introdotti incentivi, a favore di enti pubblici e privati senza
scopo di lucro (comprese le Onlus) per l’acquisto di beni mobili
strumentali utilizzati esclusivamente per la distribuzione gratuita
di prodotti alimentari e non, a fini di solidarietà sociale e per
la limitazione di sprechi. A tali soggetti è riconosciuto un
contributo fino al 15% del prezzo di acquisto, entro la soglia di
3.500 euro annui, corrisposto dal venditore mediante riduzione del
prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni
in questione rimborsano al venditore l’importo del contributo e lo
recuperano sotto forma di credito d’imposta per i versamenti delle
ritenute Irpef operate in qualità di sostituto d'imposta sui
redditi da lavoro dipendente, dell’Irpef, dell’Ires e dell’Iva,
dovuti per l’esercizio in cui avviene l’acquisto.
Spese scolastiche e strumenti musicali (comma 617)
- Nel passaggio alla Camera, è nuovamente cambiato l’importo
massimo agevolabile (per alunno o studente) delle spese per la
frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
secondarie di secondo grado. La detrazione del 19% potrà essere
calcolata: per il 2016, su 564 euro; per il 2017, su 717 euro; per
il 2018, su 786; dal 2019, su 800 euro. È riproposto il bonus per
l’acquisto di uno strumento musicale nuovo da parte degli studenti
iscritti a licei musicali e conservatori; il contributo è pari al
65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro. Le modalità
attuative saranno definite con provvedimento delle Entrate.
Start-up innovative
(commi 66-67) - Stabilizzata e rafforzata la disciplina di favore
prevista per i soggetti che investono in start-up
innovative. A partire dal 2017, è innalzato a 1 milione di euro il
limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione
d’imposta per i soggetti Irpef. Viene aumentato a tre anni il
termine del mantenimento dell’investimento. Fissata un’unica misura
(30%) dell’agevolazione, sia per la detrazione dall’imposta per i
soggetti Irpef (attualmente al 19%) sia per la deduzione dal
reddito per i soggetti Ires (oggi al 20%), indipendentemente dalla
tipologia di start-up innovativa beneficiaria.
Introdotta, poi, dalla Camera l’esenzione dall’imposta di bollo e
dai diritti di segreteria per l’atto costitutivo delle start up
innovative.
Per stimolare e incentivare gli investimenti in start-up
da parte di società quotate, viene prevista la cessione delle
perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove
aziende a favore di una società quotata, che detenga una
partecipazione nell’impresa cessionaria per almeno il 20 per
cento.
Tassa automobilistica (comma 38) - È introdotta la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica per le aziende con auto e camion di cui risultano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatrici in leasing (tale facoltà era già prevista in riferimento alla tassa dovuta per veicoli concessi in locazione finanziaria da parte delle imprese concedenti).
Trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie (comma 31) - Modifiche al regime agevolato previsto, dal Dl 18/2016, per i trasferimenti di immobili nell’ambito di vendite giudiziarie, in base al quale le relative imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna: l’operatività della disciplina è estesa fino al 30 giugno 2017 ed è allungato da due a cinque anni il periodo di tempo entro il quale l’acquirente imprenditore che ha usufruito dell’agevolazione è tenuto a ritrasferire l’immobile, pena il recupero dell’imposta di registro nella misura ordinaria del 9%, con applicazione di una sanzione amministrativa del 30% e degli interessi di mora.
In allegato la legge di bilancio pubblicata sulla Gazzetta ufficiale unitamente agli allegati.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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