Legge di bilancio per il 2019: Imposta sostitutiva per le lezioni private
Tra le misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2019, vi è il nuovo regime di tassazione delle lezioni private e delle ripetizioni (articolo 1, comm...
Tra le misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2019,
vi è il nuovo regime di tassazione delle lezioni private e delle
ripetizioni (articolo 1, commi da 13 a 16, legge 145/2018).
A partire dal 1° gennaio 2019, infatti, ai
compensi derivanti dall’attività di lezioni private e
ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle
scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva
dell’Irpef (e delle addizionali regionali e comunali) con
l’aliquota del 15%.
È fatta comunque salva la possibilità di optare per l’applicazione
dell’Irpef nei modi ordinari.
I docenti dipendenti pubblici che svolgono l’attività di
insegnamento a titolo privato (fermo restando quanto
previsto dal Testo unico sul pubblico impiego in materia di
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi - cfr
articolo 53, Dlgs 165/2001) devono comunicare
all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività
extra-professionale didattica per consentire la verifica di
eventuali situazioni di incompatibilità.
Si ricorda che il Testo unico in materia di istruzione stabilisce
che al personale docente non è consentito impartire lezioni private
ad alunni del proprio istituto. Peraltro, i docenti che svolgono
lezioni private devono informare il dirigente scolastico, al quale
va altresì comunicato il nome degli studenti e la loro provenienza.
Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il
dirigente scolastico può vietare lo svolgimento di lezioni private
o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di
istituto (articolo 508, Dlgs 297/1994).
L’imposta sostitutiva del 15% deve essere versata entro il termine
stabilito per il pagamento dell’Irpef, la cui disciplina, peraltro,
si applica anche per la liquidazione, l’accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il
contenzioso.
Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate saranno stabilite le modalità di attuazione del nuovo
regime.
A cura dell’Agenzia delle Entrate
Documenti Allegati
Legge 30 dicembre 2018, n.145IL NOTIZIOMETRO