Legge di stabilità: Cancellate le tariffe professionali
Sul supplemento ordinario n. 234 alla Gazzetta ufficiale n. 265 di ieri 14 novembre 2011 è stata pubblicata la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Dispos...
Sul supplemento ordinario n. 234 alla Gazzetta ufficiale n. 265 di
ieri 14 novembre 2011 è stata pubblicata la legge 12 novembre 2011,
n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2012)".
Con la legge in argomento, che entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2012, vengono dettate importanti novità tra le quali ricordiamo quelle introdotte dall'articolo 10 rubricato come "Riforma degli ordini professionali e saocietà tra professionisti".
Con il citato articolo 10 viene introdotta una modifica al decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per mezzo della quale viene precisato che "Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Sembrerebbe quindi che la data ultima affinché sia emanato il DPR che riforma gli ordinamenti professionali dovrà essere emanato entro il prossimo 12 agosto 2012 (12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138/2011).
I nuovi ordinamenti dovranno essere, quindi, predisposti dal Governo in carica e con l'entrata dei nuovi regolamenti governativi le attuali norme vigenti saranno abrogate.
I nuovi ordinamenti dovranno recepire i seguenti principi:
Sempre nello stesso articolo 10 viene definita l'impossibilità di utilizzazione delle tariffe professionali che di fatto non devono essere più neanche un riferimento.
Assisteremo, quindi, alla determinazione selvaggia degli importi a base d'asta per le gare relative agli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria con la liberalizzazione non soltanto dei ribassi ma anche degli importi da porre a base di gare.
Volendo fare una similitudine con le opere è come se ogni progettista nel redigere il computo metrico estimativo relativo ad un lavoro non abbia un elenco prezzi provinciale o regionale di riferimento e definisca i singoli prezzi unitari attraverso analisi. Potremmo scoprire che due identici edifici scolastici progettati per due diverse amministrazioni anche a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro avrebbero due diversi importi a base d'asta.
Ma c'è di più mentre da un lato vengono cancellate le tariffe professionali dall'altro lato tra i principi precedentemente enunciati che dovranno avere i nuovi ordinamenti c'è quello in cui si dice testualmente "il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe". Che significa le tariffe sono o non sono cancellate?
Ricordiamo, per ultimo, che con lo stesso articolo 10 viene precisato che è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
Sembrerebbe, quindi, che in una società tra professionisti il capitale sia libero e che anche il 99% possa essere detenuto da soci non professionisti mentre il restante 1% possa appartenere ai soci professionisti. Ma è mai possibile che il pacchetto di maggioranza di una società tra professionisti possa essere detenuto da soci non professionisti? Ne vedremo delle belle.
Con la legge in argomento, che entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2012, vengono dettate importanti novità tra le quali ricordiamo quelle introdotte dall'articolo 10 rubricato come "Riforma degli ordini professionali e saocietà tra professionisti".
Con il citato articolo 10 viene introdotta una modifica al decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per mezzo della quale viene precisato che "Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Sembrerebbe quindi che la data ultima affinché sia emanato il DPR che riforma gli ordinamenti professionali dovrà essere emanato entro il prossimo 12 agosto 2012 (12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138/2011).
I nuovi ordinamenti dovranno essere, quindi, predisposti dal Governo in carica e con l'entrata dei nuovi regolamenti governativi le attuali norme vigenti saranno abrogate.
I nuovi ordinamenti dovranno recepire i seguenti principi:
- l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;
- previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
- la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;
- il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.
- a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina;
- la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.
Sempre nello stesso articolo 10 viene definita l'impossibilità di utilizzazione delle tariffe professionali che di fatto non devono essere più neanche un riferimento.
Assisteremo, quindi, alla determinazione selvaggia degli importi a base d'asta per le gare relative agli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria con la liberalizzazione non soltanto dei ribassi ma anche degli importi da porre a base di gare.
Volendo fare una similitudine con le opere è come se ogni progettista nel redigere il computo metrico estimativo relativo ad un lavoro non abbia un elenco prezzi provinciale o regionale di riferimento e definisca i singoli prezzi unitari attraverso analisi. Potremmo scoprire che due identici edifici scolastici progettati per due diverse amministrazioni anche a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro avrebbero due diversi importi a base d'asta.
Ma c'è di più mentre da un lato vengono cancellate le tariffe professionali dall'altro lato tra i principi precedentemente enunciati che dovranno avere i nuovi ordinamenti c'è quello in cui si dice testualmente "il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe". Che significa le tariffe sono o non sono cancellate?
Ricordiamo, per ultimo, che con lo stesso articolo 10 viene precisato che è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
- l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
- criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;
- le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
Sembrerebbe, quindi, che in una società tra professionisti il capitale sia libero e che anche il 99% possa essere detenuto da soci non professionisti mentre il restante 1% possa appartenere ai soci professionisti. Ma è mai possibile che il pacchetto di maggioranza di una società tra professionisti possa essere detenuto da soci non professionisti? Ne vedremo delle belle.
A cura di Gabriele
Bivona
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