Legge europea 2013-bis: Il progettista può partecipare alla gara per la realizzazione

Nella seduta dell’11 giugno scorso l'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge europea 2013 bis. Il provvedimento passa ora all'es...

13/06/2014
Nella seduta dell’11 giugno scorso l'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge europea 2013 bis. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
Con la legge europea 2013 bis, relativamente ai lavori pubblici, oltre alla norma contenuta nell’articolo 25 che chiarisce alcuni dubbi interpretativi per l’applicazione della tra privati e fra le pubbliche amministrazioni e i privati, con l’articolo 20 del provvedimento, rubricato “Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti, relative agli affidatari di incarichi di progettazione” vengono introdotte ulteriori modifiche al Codice dei contratti necessarie per chiudere il precontenzioso con la Comunità Economica Europea EU Pilot 4680/13/MARKT

Le modifiche che sono introdotte dall’articolo 20 del provvedimento riguardano l’articolo 90 del Codice dei contratti rubricato “Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”.
In pratica viene modificato il comma 8 in maniera tale da consentire ai progettisti di un’opera pubblica la partecipazione agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; l’originario divieto viene traslato dalla partecipazione all’affidamento ma con l’inserimento del comma 8-bis viene precisato che il divieto relativo all’affidamento non si applica laddove i soggetti dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non sia tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Riportiamo, qui di seguito il comma 8 coordinato ed il comma 8-bis, con indicate in grassetto le modifiche che diventeranno definitive soltanto nel caso in cui il disegno di legge dovesse essere convertito in legge:
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non sia tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.


In pratica, con le modifiche introdotte, viene ammorbidita l’attuale versione del Codice degli Appalti che, in atto, non dà al professionista che effettua la progettazione di un’opera la possibilità di partecipare alla gara d’appalto per la realizzazione della stessa.
Con le modifiche introdotte dalla legge europea 2013-bis, non appena diventeranno operative, sarà possibile per il progettista dell’opera partecipare alla gara d’appalto per la sua realizzazione con la precisazione che l’affidamento sarà possibile soltanto se sarà in condizione di dimostrare che l’esperienza acquisita nell’espletamento dell’incarico di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Sempre con la stessa legge europea 2013-bis, con l’articolo 21 rubricato “Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all’istituto dell’avvalimento” in riferimento alla Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12, viene modificato il comma 6 dell’art.49, del Codice dei contratti; viene, di fatto, ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.
Riportiamo, qui di seguito, il nuovo testo del comma 6:
6. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.

A cura di Paolo Oreto

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