Legittima la valutazione tecnica dell'autorità amministrativa sugli abusi edilizi
Abusi edilizi: è sufficiente la valutazione tecnica dell'Autorità amministrativa per rendere legittimo un ordine di demolizione? Sì, secondo quanto stabilito...
Abusi edilizi: è sufficiente la valutazione tecnica
dell'Autorità amministrativa per rendere legittimo un ordine di
demolizione? Sì, secondo quanto stabilito dalla sentenza del
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2001 del 12 aprile 2013, in quanto
l'atto finale del Comune è la risultante di sue determinazioni
autonome, basate sulla normativa urbanistica ed edilizia rilevante
nella specie.
Un parere che i Consiglieri hanno fornito rigettando l'appello alla
sentenza n. 68/2012 del T.A.R. Molise - Campobasso Sez. I, resa tra
un consorzio costituito da privati cittadini proprietari di
immobili danneggiati dal sisma del 2002 - e il proprietario
dell'immobile oggetto della disputa, contro il comune molisano di
Larino e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Molise, inerente l'ordine di demolizione di parti
ricostruite in modo abusivo, al fine di ripristinare dello stato
originario dei luoghi.
Nella fattispecie, i lavori di ristrutturazione stabiliti dopo il
sisma per questo edificio, subirono una variazione in corso d'opera
che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto poi non conforme sia
rispetto al progetto approvato, che in riferimento al piano
particolareggiato per il centro storico, riscontrando "variazioni
sostanziali" e non "di assestamento", tenendo conto anche della
tipologia di lavori fattibili per quella categoria di immobile, e
ordinando dunque il ripristino dello stato originario dei luoghi
tramite la demolizione di quanto ricostruito in modo differente dal
progetto originario.
Ed è proprio contro tale ordine di demolizione, ribadito appunto
dalla sentenza 68/2012 del T.A.R. MOLISE - Campobasso Sez. I, che
il consorzio e il proprietario dell'immobile si sono appellati
presentando numerose motivazioni, che però il Consiglio di Stato ha
ritenuto infondate.
In particolar modo, i Consiglieri hanno stabilito che le
Amministrazioni, hanno correttamente rilevato l'abuso edilizio
rispetto alla normativa urbanistica comunale vigente e alla
destinazione d'uso dell'immobile, legittimandone e ritenendo
adeguatamente motivato l'ordine di demolizione,facendo riferimento
nella fattispecie all'art. 34 del D.P.R. 380 del 2001 , relativo
agli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire.
Di rilievo anche il parere sulla possibilità di sostituire la
sanzione demolitoria con una sanzione pecuniaria: essa può essere
valutata dall'Amministrazione soltanto in un secondo momento,
successivo ed autonomo, rispetto all'ordine di demolizione, come
stabilito dalla sentenza del Cons. di Stato, Sez. VI, 28 febbraio
2000, n. 1055 e solo se risulti che la demolizione materiale degli
abusi possa incidere sulla statica dell'intero edificio. Elemento
non applicabile in questa circostanza, in quanto il Collegio ha
osservato che il provvedimento di demolizione che ha ritenuto
"tecnicamente possibile" la demolizione delle opere abusive in
considerazione dei materiali con cui le medesime erano state
realizzate ("travi di legno, tavolato e sovrastante manto di
copertura di coppi"), risulta adeguatamente motivato e, pertanto,
non illogico né irragionevole come sostenuto dagli appellanti e,
quindi, non censurabile dal giudice amministrativo.
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