Liberalizzazioni: Niente incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole

Il Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 cosiddetto delle "liberalizzazioni", con l'articolo 65 interviene sugli impianti fotovoltaici in ambito agricolo preci...

27/01/2012
Il Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 cosiddetto delle "liberalizzazioni", con l'articolo 65 interviene sugli impianti fotovoltaici in ambito agricolo precisando, nel comma 1, che dalla data di entrata in vigore del provvedimento e, quindi, dal 24 gennaio scorso non sarà più possibile accedere agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.
Con l'occasione, ricordiamo che il citato dlgs n. 28/2011, all'articolo 10, comma 4 lettera b) aveva già limitato la possibilità di accesso agli incentivi statali di impianti fotovoltaici a terra in area agricole per superfici superiori al 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del soggetto che proponeva l'impianto.

Nel comma 2, sempre dell'articolo 65 viene, poi, precisato che gli incentivi sono sempre possibili per agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2012 (e, quindi, entro il 24/1/2012) o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e con la precisazione che detti impianti debbono, comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2chilometri - non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente).

Un'altra novità è, poi, contenuta nel comma 3 del citato articolo 65 con cui viene precisato che gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre, così come definite dall'articolo 20, comma 5 del d.m. 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici ma con una limitazione relativa ai moduli fotovoltaici che non possono avere, nel complesso una superficie superiore al 50% della superficie totale della copertura della serra stessa.

Ovviamente, contro il provvedimento si sono schierate le associazioni che producono energia dal sole che hanno criticato fortemente questa decisione.
In una nota congiunta ANIE/GIFI, APER, Assosolare e Asso Energie Future criticano, in particolare, il fatto che con il comma 4 dell'articolo 65 sia stata cancellata la norma transitoria contenuta nel comma 6 del DLgs n. 28/2011 che dava la possibilità di realizzare gli impianti a terra in area agricola a condizione che l'impianto fosse entrato in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del citato dlgs n. 28/2011 e, quindi, entro il 28/4/2012 e precisano che "l'abrogazione di questa norma transitoria getta nel panico i produttori i quali, avendo già sostenuto tutti i costi per la realizzazione degli impianti, a meno di due mesi dalla scadenza dell'anno di tempo concesso dal DLgs 3 marzo 2011 n. 28, non sanno ora se mai potranno ricevere un incentivo per gli impianti prossimi a entrare in esercizio".

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