Liberalizzazioni & Semplificazioni: Le modifiche al Codice dei contratti ed al Regolamento di attuazione

Con l'emanazione dei due decreti-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e 9 febbraio 2012, n. 5 cosidetti delle "Liberalizzazioni" e delle "Semplificazioni" e della leg...

13/02/2012
Con l'emanazione dei due decreti-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e 9 febbraio 2012, n. 5 cosidetti delle "Liberalizzazioni" e delle "Semplificazioni" e della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" che, in verità, entrerà in vigore il prossimo 29 febbraio, nei primi due mesi del 2012 abbiamo avuto un pieno di modifiche al codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163 ed al regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010.
Le modifiche introdotte nel 2012 si aggiungono a quelle degli ultimi mesi del 2011 in riferimento ai due decreti legislativi 195 e 208 del mese di novembre e del decreto-legge n. 201 convertito dalla legge n. 214 del mese di dicembre.
Certi di fare cosa gradita, alleghiamo alla presente notizia il testo sia del Codice dei contratti sia del regolamento di attuazione coordinati sino ad oggi.

Ma andiano con ordine nel vedere le modifiche introdotte dalle citate norme emanate nel 2012 anche se, in verità, per effetto della conversione in legge dei due decreti-legge del 2012 l'attuale quadro potrebbe subire qualche piccola modifica che comunicheremo tempestivamente.

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (già in vigore dal 24/1/2012 in attesa di conversione)
Il Titolo II del provvedimento nel Capo I (artt. 41-55) detta importanti novità in tema di infrastrutture con alcune modifiche al Codice dei contratti necessarie a far decollare davvero il Project Financing.
Le nuove norme spingono l'ingresso dei capitali privati nel finanziamento, nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture.
Vengono, anche, inserite nuove norme relative alla progettazione ed, in particolare, è, adesso, consentita l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Legge 27 gennaio 2012, n. 3 in vigore dal 29/2/2012)
L'unica modifica introdotta è relativa all'articolo 135, comma 1 del codice e con la stessa viene precisato che è possibile procedere alla risoluzione del contratto non soltanto a causa di sentenze passate inn giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante ma, anche per reati di usura e di riciclaggio.

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (già in vigore dal 9/2/2012 in attesa di conversione)
Con l’articolo 20 vengono introdotte alcune modifiche al Codice dei contratti ed al Regolamento di attuazione.
Nel dettaglio, tra l'altro, nel codice viene introdotto l'articolo 6-bis relativo alla Banca nazionale dei contratti pubblici che, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, dall'1/1/2013 acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori dovranno verificare il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Le modifiche al regolamento riguardano, invece, tra l'altro, la sostituzione integrale dell'articolo 84 relativo ai criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia e per gli stessi il richiedente deve produrre alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo con la precisazione che la certificazione deve essere rilasciata da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata

Link Correlati

Focus Codice