Liberalizzazioni e Compensi professionali: alla Corte di Giustizia europea la questione del decoro
Pioggia sul bagnato! Come se non bastasse l'eliminazione dei minimi tariffari nel 2006 da parte del Governo Prodi e la totale eliminazione dei riferimenti a...
Pioggia sul bagnato!
Come se non bastasse l'eliminazione dei minimi tariffari nel 2006 da parte del Governo Prodi e la totale eliminazione dei riferimenti alle tariffe nel 2012 da parte del Governo Monti, i professionisti potrebbero non avere più neanche il riferimento al decoro professionale previsto dall'articolo 2233 del Codice Civile che stabilisce: "In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".
Con una vicenda giudiziaria che, oltre ad avere dell'assurdo (considerato il grado di vessazione a cui sono orami sottoposti i liberi professionisti), è degna dei migliori gialli di Andrea Camilleri, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha impugnato due delibere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con le quali il Consiglio è stato multato per aver previsto all'interno del Codice Deontologico la tariffa professionale approvata con D.M. 18/11/1971 e la tariffa in materia di lavori pubblici approvata con D.M. 04/04/2001 quale riferimento legittimo e oggettivo per la determinazione del compenso tra le parti.
In particolare, l'AGCM ha ritenuto "inidoneo" il riferimento al richiamo formale ai decreti poiché induce i geologi a "non assumere condotte autonome nell'individuazione dei prezzi delle proprie prestazioni professionali, spingendoli a uniformare i propri comportamenti economici mediante l'applicazione della tariffa professionale, così determinando una restrizione della concorrenza in violazione dell'art. 101 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea".
Il Consiglio Nazionale dei Geologi propose allora ricorso in primo grado che ricordando il D.L. 223/2006, ha affermato che la disciplina dell'antitrust di applica anche agli esercenti le professioni liberali intellettuali. Il TAR, rigettando il ricorso dei Geologi, confermò la tesi dell'AGCM che i liberi professionisti intellettuali possono essere qualificati come impresa in quanto offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali e che gli Ordini professionali possono essere qualificati come "Associazioni di imprese" e il codice deontologico come una "deliberazione di un'associazione di imprese", suscettibile ad essere sindacata ai sensi del diritto dell'antitrust. I giudici di primo grado diedero ragione all'AGCM per quanto concerne l'errato riferimento alla tariffa professionale contenuta nel codice deontologico, ma gli diedero torto per ciò che attiene al "decoro professionale".
In secondo grado, dunque, i Geologi hanno proposto ricorso chiedendo di sottoporre in via pregiudiziale, alcune questioni alla Corte di giustizia europea, che chiariscano se la legislazione europea vieti e inibisca i riferimenti alla dignità e al decoro del professionista per la determinazione del compenso professionale. Le delibere dell'Antitrust, infatti, oltre al riferimento della tariffa contestavano ai geologi anche il riferimento al decoro e alla dignità professionale intendendo questi come una limitazione della libera concorrenza. Tra l'altro i Geologi hanno richiesto all'UE tramite il Consiglio di Stato la distinzione tra impresa professionale ed impresa commerciale e tra concorrenza professionale e concorrenza commerciale.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso degno di essere affrontato dalla Corte di Giustizia Europea. Siamo, dunque, in attesa di capire se l'attività di un libero professionista debba essere adeguatamente ricompensata con un onorario decoroso e dignitoso o se i liberi professionisti debbano cominciare a lavorare per la gloria o peggio ancora a scapito della qualità delle prestazioni. Ricordiamo che ogni lavoro e tutte le professioni possono essere affrontate in maniera diversa ma generalmente si "mangia quello che si spende". Concludiamo con pensiero controcorrente: che male c'è se un consumatore possa sapere se una prestazione intellettuale "standard" ha un prezzo fissato per decreto su cui il professionista, in funzione delle proprie capacità, può applicare un ribasso o una maggiorazione?
Ma che ne sarà delle gare per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria? Come potranno essere determinati gli importi a base d'asta? La determinazione dei compensi sarà lasciata alla discrezionalità del Responsabile del Procedimento e con tale situazione si potrà verificare che due servizi di architettura e di ingegneria della stessa tipologia e di analogo importo potranno avere due importi a base d'asta anche enormemente differenti? E che valore avranno le soglie di riferimento dei 40.000, 100.000 e 200.000 euro quando gli importi saranno determinati con una totale discrezionalità?
Come se non bastasse l'eliminazione dei minimi tariffari nel 2006 da parte del Governo Prodi e la totale eliminazione dei riferimenti alle tariffe nel 2012 da parte del Governo Monti, i professionisti potrebbero non avere più neanche il riferimento al decoro professionale previsto dall'articolo 2233 del Codice Civile che stabilisce: "In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".
Con una vicenda giudiziaria che, oltre ad avere dell'assurdo (considerato il grado di vessazione a cui sono orami sottoposti i liberi professionisti), è degna dei migliori gialli di Andrea Camilleri, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha impugnato due delibere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con le quali il Consiglio è stato multato per aver previsto all'interno del Codice Deontologico la tariffa professionale approvata con D.M. 18/11/1971 e la tariffa in materia di lavori pubblici approvata con D.M. 04/04/2001 quale riferimento legittimo e oggettivo per la determinazione del compenso tra le parti.
In particolare, l'AGCM ha ritenuto "inidoneo" il riferimento al richiamo formale ai decreti poiché induce i geologi a "non assumere condotte autonome nell'individuazione dei prezzi delle proprie prestazioni professionali, spingendoli a uniformare i propri comportamenti economici mediante l'applicazione della tariffa professionale, così determinando una restrizione della concorrenza in violazione dell'art. 101 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea".
Il Consiglio Nazionale dei Geologi propose allora ricorso in primo grado che ricordando il D.L. 223/2006, ha affermato che la disciplina dell'antitrust di applica anche agli esercenti le professioni liberali intellettuali. Il TAR, rigettando il ricorso dei Geologi, confermò la tesi dell'AGCM che i liberi professionisti intellettuali possono essere qualificati come impresa in quanto offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali e che gli Ordini professionali possono essere qualificati come "Associazioni di imprese" e il codice deontologico come una "deliberazione di un'associazione di imprese", suscettibile ad essere sindacata ai sensi del diritto dell'antitrust. I giudici di primo grado diedero ragione all'AGCM per quanto concerne l'errato riferimento alla tariffa professionale contenuta nel codice deontologico, ma gli diedero torto per ciò che attiene al "decoro professionale".
In secondo grado, dunque, i Geologi hanno proposto ricorso chiedendo di sottoporre in via pregiudiziale, alcune questioni alla Corte di giustizia europea, che chiariscano se la legislazione europea vieti e inibisca i riferimenti alla dignità e al decoro del professionista per la determinazione del compenso professionale. Le delibere dell'Antitrust, infatti, oltre al riferimento della tariffa contestavano ai geologi anche il riferimento al decoro e alla dignità professionale intendendo questi come una limitazione della libera concorrenza. Tra l'altro i Geologi hanno richiesto all'UE tramite il Consiglio di Stato la distinzione tra impresa professionale ed impresa commerciale e tra concorrenza professionale e concorrenza commerciale.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso degno di essere affrontato dalla Corte di Giustizia Europea. Siamo, dunque, in attesa di capire se l'attività di un libero professionista debba essere adeguatamente ricompensata con un onorario decoroso e dignitoso o se i liberi professionisti debbano cominciare a lavorare per la gloria o peggio ancora a scapito della qualità delle prestazioni. Ricordiamo che ogni lavoro e tutte le professioni possono essere affrontate in maniera diversa ma generalmente si "mangia quello che si spende". Concludiamo con pensiero controcorrente: che male c'è se un consumatore possa sapere se una prestazione intellettuale "standard" ha un prezzo fissato per decreto su cui il professionista, in funzione delle proprie capacità, può applicare un ribasso o una maggiorazione?
Ma che ne sarà delle gare per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria? Come potranno essere determinati gli importi a base d'asta? La determinazione dei compensi sarà lasciata alla discrezionalità del Responsabile del Procedimento e con tale situazione si potrà verificare che due servizi di architettura e di ingegneria della stessa tipologia e di analogo importo potranno avere due importi a base d'asta anche enormemente differenti? E che valore avranno le soglie di riferimento dei 40.000, 100.000 e 200.000 euro quando gli importi saranno determinati con una totale discrezionalità?
A cura di Ilenia
Cicirello
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