Liberalizzazioni: le modifiche al Codice dei contratti introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge
Sul supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale n. 71 del 24 marzo scorso è stata pubblicata la legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Conversione in le...
Sul supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale n. 71 del
24 marzo scorso è stata pubblicata la legge 24 marzo 2012, n. 27
recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"
cosiddetto "decreto liberalizzazioni" che contiene importanti
modifiche al Codice dei contratti
Nel dettaglio con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con gli articoli dal 41 al 55 vengono introdotte alcune modifiche al Codice dei contratti ed al regolamento di attuazione necessarie a far decollare davvero il Project Financing.
Le nuove norme spingono l'ingresso dei capitali privati nel finanziamento, nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture.
Vengono ridotti gli importi delle opere d'arte per i grandi edifici e viene precisato che sono da considerare sottoprodotti le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura.
Vengono, anche, inserite nuove norme relative alla progettazione ed, in particolare, è, adesso, consentita l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
In allegato il Codice dei contratti coordinato con tutte le modifiche introdotte e, quindi, nella versione attualmente in vigore.
Mi chiedo, conìmunque, come sia possibile che un Codice di tale importanza per un settore che, pur con le difficoltà attuali, continua a dare lavoro a centinai di migliaia di persone, possa subire in tre mesi modifiche introdotte, a spizzichi e bocconi, in 3 decreti-legge ed in due leggi, senza una regia complessiva che introduca dette modifiche con un unico organico provvedimento e con l'occasione ricordiamo che oltre a quelle introdotte dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel 2012 sono state introdotte ulteriori modifiche al Codice dei contratti:
Con l'articolo 5 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 viene modificato l'articolo 135, comma 1 del codice dei contratti inserendo la possibilità che il responsabile del procedimento proponga alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato non soltanto per per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro ma, anche, per reati di usura, riciclaggio.
Con gli articoli dal 20 al 22 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 nel Codice dei contratti viene introdotto l'articolo 6-bis rubricato come "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" con cui, per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa, viene istituita, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del codice dei contratti Il controllo dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori sarà possibile esclusivamente per mezzo della nuova Banca dati.
Viene, anche, prevista la modifica del comma 2 dell'articolo 29 del Codice dei contratti in tema di responsabilità solidale negli appalti e viene precisato che "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.".
Con l'articolo 1, comma 5 del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 viene modificato il comma 2 dell'articolo 38 del codice dei contratti precisando uno dei due elementi disciplinati dalla lettera g) del comma 1 della disposizione che dispone l'esclusione dagli appalti per i soggetti che abbiano "commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti".
La modifica introdotta da decreto-legge cosiddetto della "semplificazione fiscale" l'accertamento definitivo della violazione. La norma in dettaglio chiarisce che "costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili". Con la nuova norma viene precisato che sono fatti salvi i comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti, in coerenza con la precedente previsione e cioè in base alla formulazione della lettera g) precedente all'introduzione del chiarimento disposto dal decreto-legge n. 16/2012.
Nel dettaglio con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con gli articoli dal 41 al 55 vengono introdotte alcune modifiche al Codice dei contratti ed al regolamento di attuazione necessarie a far decollare davvero il Project Financing.
Le nuove norme spingono l'ingresso dei capitali privati nel finanziamento, nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture.
Vengono ridotti gli importi delle opere d'arte per i grandi edifici e viene precisato che sono da considerare sottoprodotti le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura.
Vengono, anche, inserite nuove norme relative alla progettazione ed, in particolare, è, adesso, consentita l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
In allegato il Codice dei contratti coordinato con tutte le modifiche introdotte e, quindi, nella versione attualmente in vigore.
Mi chiedo, conìmunque, come sia possibile che un Codice di tale importanza per un settore che, pur con le difficoltà attuali, continua a dare lavoro a centinai di migliaia di persone, possa subire in tre mesi modifiche introdotte, a spizzichi e bocconi, in 3 decreti-legge ed in due leggi, senza una regia complessiva che introduca dette modifiche con un unico organico provvedimento e con l'occasione ricordiamo che oltre a quelle introdotte dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel 2012 sono state introdotte ulteriori modifiche al Codice dei contratti:
- dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3:
- dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cosiddetto "decreto semplificazioni");
- dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (cosiddetto "decreto fiscale").
Con l'articolo 5 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 viene modificato l'articolo 135, comma 1 del codice dei contratti inserendo la possibilità che il responsabile del procedimento proponga alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato non soltanto per per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro ma, anche, per reati di usura, riciclaggio.
Con gli articoli dal 20 al 22 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 nel Codice dei contratti viene introdotto l'articolo 6-bis rubricato come "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" con cui, per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa, viene istituita, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del codice dei contratti Il controllo dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori sarà possibile esclusivamente per mezzo della nuova Banca dati.
Viene, anche, prevista la modifica del comma 2 dell'articolo 29 del Codice dei contratti in tema di responsabilità solidale negli appalti e viene precisato che "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.".
Con l'articolo 1, comma 5 del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 viene modificato il comma 2 dell'articolo 38 del codice dei contratti precisando uno dei due elementi disciplinati dalla lettera g) del comma 1 della disposizione che dispone l'esclusione dagli appalti per i soggetti che abbiano "commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti".
La modifica introdotta da decreto-legge cosiddetto della "semplificazione fiscale" l'accertamento definitivo della violazione. La norma in dettaglio chiarisce che "costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili". Con la nuova norma viene precisato che sono fatti salvi i comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti, in coerenza con la precedente previsione e cioè in base alla formulazione della lettera g) precedente all'introduzione del chiarimento disposto dal decreto-legge n. 16/2012.
A cura di Paolo
Oreto
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