Libretto di impianto per la climatizzazione e Rapporto di efficienza energetica, proroga al 15 ottobre 2014
Nonostante fosse entrato in vigore l'1 giugno 2014 (con le evidenti perplessità di tutti), è già pronto un decreto del Ministero dello Sviluppo economico che...
Nonostante fosse entrato in vigore l'1 giugno 2014 (con le evidenti
perplessità di tutti), è già pronto un decreto del Ministero dello
Sviluppo economico che fissa al 15 ottobre 2014 la scadenza
entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il
rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti
termici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai
modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo
Economico.
Ricordiamo che nel DM 10/02/2014 sono indicati sia il Modello di libretto di impianto per la climatizzazione che i Modelli di rapporto di efficienza energetica per gli interventi di controllo e manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda. Tale rapporto non è previsto come obbligatorio per gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili. Il nuovo libretto inoltre sostituisce e annulla la distinzione tra "libretto di impianto" e "libretto di centrale" di cui all'art. 11, comma 9 D.P.R. 412/1993.
Al fine di consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici, con il nuovo DM firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico viene, dunque, posticipata al 15 ottobre 2014 la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. Sostituzione che potrà avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto.
Ricordiamo che nel DM 10/02/2014 sono indicati sia il Modello di libretto di impianto per la climatizzazione che i Modelli di rapporto di efficienza energetica per gli interventi di controllo e manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda. Tale rapporto non è previsto come obbligatorio per gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili. Il nuovo libretto inoltre sostituisce e annulla la distinzione tra "libretto di impianto" e "libretto di centrale" di cui all'art. 11, comma 9 D.P.R. 412/1993.
Al fine di consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici, con il nuovo DM firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico viene, dunque, posticipata al 15 ottobre 2014 la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. Sostituzione che potrà avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto.
A cura di Ilenia
Cicirello
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