Licenziamento ad appalto concluso: Nessuna responsabilità solidale del committente
Con sentenza n. 22728 depositata in Cancelleria il 4 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è espressa nel caso di solidarietà del committente per il lice...
Con sentenza n. 22728 depositata in Cancelleria il 4 ottobre
scorso, la Corte di Cassazione si è espressa nel caso di
solidarietà del committente per il licenziamento di un lavoratore
dopo la fine del contratto di appalto.
Secondo quanto stabilito dai Giudici, è proprio questo uno dei casi in cui non esiste responsabilità solidale da parte della committenza.
L’indennità di preavviso non grava sulla committenza, al di là di tutto, in quanto non riferita alla prestazione lavorativa durante l’esecuzione del contratto di appalto. Si tratta, infatti, della scelta di troncare il rapporto in essere successivamente alla cessazione del contratto di appalto per il quale, quindi, il committente non può essere ritenuto responsabile in solidale.
Nella sentenza, la Corte ha spiegato che nel caso in esame non ricorrono i presupposti per l'affermazione della responsabilità solidale nei confronti del committente ai sensi dell'art 29 del d.lgs n. 276/2003, in quanto il contratto d'appalto intercoso tra le imprese convenute era cessato ancor prima che l'appellante venisse licenziato dall'appaltatrice, quale sua datrice di lavoro, per cui il trattamento retributivo preteso non era sorto nella vigenza del predetto contratto, essendo, invece, la conseguenza dell'autonoma scelta successiva della società di interrompere il rapporto lavorativo.
Secondo quanto stabilito dai Giudici, è proprio questo uno dei casi in cui non esiste responsabilità solidale da parte della committenza.
L’indennità di preavviso non grava sulla committenza, al di là di tutto, in quanto non riferita alla prestazione lavorativa durante l’esecuzione del contratto di appalto. Si tratta, infatti, della scelta di troncare il rapporto in essere successivamente alla cessazione del contratto di appalto per il quale, quindi, il committente non può essere ritenuto responsabile in solidale.
Nella sentenza, la Corte ha spiegato che nel caso in esame non ricorrono i presupposti per l'affermazione della responsabilità solidale nei confronti del committente ai sensi dell'art 29 del d.lgs n. 276/2003, in quanto il contratto d'appalto intercoso tra le imprese convenute era cessato ancor prima che l'appellante venisse licenziato dall'appaltatrice, quale sua datrice di lavoro, per cui il trattamento retributivo preteso non era sorto nella vigenza del predetto contratto, essendo, invece, la conseguenza dell'autonoma scelta successiva della società di interrompere il rapporto lavorativo.
A cura di Gabriele
Bivona
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