Liguria: Emanate le norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili
Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità la Legge 15 febbraio 2010, n. 5 recante "Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei ...
Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità la
Legge 15 febbraio 2010, n. 5 recante "Norme per la prevenzione
delle cadute dall'alto nei cantieri edili" pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 17 febbraio 2010, n.
2.
Ricordiamo che la proposta di legge era stata presentata da Bonello, Michele Boffa e altri elementi del Partito Democratico al fine di prevenire i rischi d'infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri temporanei e mobili e dettarne le norme di prevenzione. La norma stabilisce che "Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall'alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795".
La legge prevede che il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da un'apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori. L'attestazione dovrà contenere oltre ad un elaborato planimetrico, contenente l'individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, anche l'indicazione dell'accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa. Devono, inoltre, essere fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, una copia dell'autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi e l'attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all'interno delle linee guida ISPESL per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.
Infine, il responsabile dei lavori dovrà attestare nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio sia correttamente installati e regolarmente utilizzati.
Accedi al Focus Sicurezza e leggi tutto sull'argomento.
Ricordiamo che la proposta di legge era stata presentata da Bonello, Michele Boffa e altri elementi del Partito Democratico al fine di prevenire i rischi d'infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri temporanei e mobili e dettarne le norme di prevenzione. La norma stabilisce che "Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall'alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795".
La legge prevede che il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da un'apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori. L'attestazione dovrà contenere oltre ad un elaborato planimetrico, contenente l'individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, anche l'indicazione dell'accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa. Devono, inoltre, essere fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, una copia dell'autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi e l'attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all'interno delle linee guida ISPESL per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.
Infine, il responsabile dei lavori dovrà attestare nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio sia correttamente installati e regolarmente utilizzati.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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