Linee vita e dispositivi di ancoraggio: Nuova circolare del Ministero del Lavoro
Chiarimenti su dispostivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto. E' stata, infatti, pubblicata la circolare 3 del Ministero del lavoro e...
Chiarimenti su dispostivi di ancoraggio per la protezione contro le
cadute dall'alto. E' stata, infatti, pubblicata la circolare 3
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 febbraio
2015, n. che contiene alcuni chiarimenti in materia di
sicurezza e protezione contro le cadute dall'alto.
La circolare precisa che in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:
In riferimento alla prima tipologia, tali dispositivi di ancoraggio devono presentare almeno le seguenti caratteristiche:
I dispositivi di ancoraggio della seconda tipologia sono quelli installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili e gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.
Per ultimo, nella circolare viene precisato che i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione devono essere considerati prodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 30512011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 891106/CEE del Consiglio.
La circolare precisa che in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:
- quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI - Dispositivi di Protezione Individuale);
- quelli installati permanentemente nelle opere stesse e che, pertanto, sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili; rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorchè taluni componenti del dispositivo o sistema siano "rimovibili", perché, ad esempio, avvitati ad un supporto.
In riferimento alla prima tipologia, tali dispositivi di ancoraggio devono presentare almeno le seguenti caratteristiche:
- sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
- sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.
I dispositivi di ancoraggio della seconda tipologia sono quelli installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili e gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.
Per ultimo, nella circolare viene precisato che i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione devono essere considerati prodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 30512011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 891106/CEE del Consiglio.
A cura di Gabriele
Bivona
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