Lo Sblocca Cantieri è legge dello Stato: le modifiche ai contratti sottosoglia
Relativamente alle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sbloc...
Relativamente alle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, spiccano quelle relative all’articolo 36 rubricato “Contratti sotto soglia” contenute nell’articolo 1, comma 20, lettera h) del citato D.L. n. 32/2019 convertito in legge dello Stato dal 17 giugno 2019.
Le disposizioni contenute nella citata lettera h) introducono più di una modifica al testo del comma 2 dell’art. 36, al fine di modificare le diverse modalità di affidamento ivi previste per i lavori “sottosoglia”, nonché le corrispondenti classi di importo.
Poiché le modifiche introdotte si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all’anno 2019, dal comma 912 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), tale comma viene abrogato dal comma 24 del già citato articolo 1 del decreto-legge n. 32/2019 nel testo convertito dalla legge n. 55/2019 in cui viene, espressamente, affermato che “All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è abrogato”.
Nel dettaglio, il numero 1) della lettera h) modifica la lettera b) del comma 2 dell’art. 36 del Codice al fine di snellire la procedura, definendo per importi maggiori o uguali a 40.000 euro ma inferiori a 150.000 euro l’affìdamento diretto con la previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti e, quindi, l’affidameno diretto che nel testo previgente del D.lgs. n. 50/2016 era possibile sino a 40.000 euro viene, adesso, esteso sino a 150.000 euro con l’unica modifica nella fascia da 40.000 a 150.000 della consultazione di tre operatori economici ove esistenti. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro viene quindi riproposta la disciplina recata dall’abrogato comma 912 della legge di bilancio 2019.
Detta procedura, di fatto è la stessa di quella già in vigore con il comma 912 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che, fino al 31 dicembre 2019, consentiva alle stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, di procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici.
È opportuno notare che il testo della lettera b) del comma 2 dell’art. 36 del Codice come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 prevede che anche per i servizi e le forniture si passa, così come per i lavori, dalla procedura negoziata all’affidamento diretto per importi sino alla soglia comunitaria anche se, in verità, in tale caso si passa da tre a cinque operatori economici sempre individuati, sia per i lavori che per i servizi, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Notiamo, anche, che gli ultimi due periodi della lettera b), che non sono sostanzialmente oggetto di modifica, stabiliscono che:
- i lavori in questione possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di affidamento diretto di cui al periodo precedente;
- l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
Sempre nello stesso comma 2 dell’articolo 36, la lettera c) viene sostituita con due nuove lettere c) e c-bis) con cui vengono regolati gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 euro (lettera c)) e di importo pari o superiore a 350.000 euro inferiore a 1 milione di euro (lettera c-bis)). Nel dettaglio la nuova disposizione contenuta nelle due citate lettere sostituisce l'originaria procedura negoziata “aggravata”, che richiedeva la consultazione di 15 operatori economici consentendo nel primo caso la consultazione, ove sistenti, di 10 operatori economici e nel secondo caso la consultazione, ove esistenti, di 15 operatori economici
In luogo di tale precedente disposizione, nelle nuove lettere c) e c-bis), nel testo licenziato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, viene introdotta un’ulteriore semplificazione che consente di svolgere la procedura negoziata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 63 del Codice dei contratti pubblici, vale a dire senza la previa pubblicazione di un bando di gara.
Viene, per ultimo riscritta lettera d) del comma 2 dell’art. 36 del Codice al fine di introdurre una nuova disciplina per tutti i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia di rilevanza europea (vale a dire 5.548.000 euro). Per tali lavori viene infatti previsto che l’affidamento avvenga mediante ricorso alle procedure aperte (disciplinate dall’art. 60 del Codice), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8, del Codice medesimo così come modificato dall’articolo 1, comma 20, lettera u.4).
Tali procedure aperte, in base al testo dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti, così come modificato dall’articolo 1, comma 20, lettera u.1) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro (e fino alla citata soglia di rilevanza europea).
Il richiamato art. 97, comma 8, del Codice dispone che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi “sottosoglia”, la stazione appaltante deve prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
La seguente tabella (con quattro colonne riportanti nella prima la procedura prevista dal previgente Codice dei contratti, nella seconda la procedura con le modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 12 della legge di bilancio 2019, nella terza la procedura scaturente dal testo dell’originario decreto-legge n. 32/2019 e nella quarta la procedura scaturente dal testo del decreto-legge n. 32/2019 con le modifiche introdotte dalla legge n. 55/2019) illustra le linee essenziali della nuova disciplina degli affidamenti di lavori “sottosoglia” consente di comprendere la portata normativa delle modifiche operate:
A cura di arch. Paolo Oreto
Documenti Allegati
Legge 14 giugno 2019, n. 55 Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato al 17 giugno 2019Link Correlati
Focus Codice AppaltiIL NOTIZIOMETRO